Art. 2912 c.c.
Estensione del pignoramento
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Estensione del pignoramento
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 2910 sancisce, nel primo comma, in correlazione al principio affermato dall'art. 2740, il diritto del creditore di fare espropriare i beni del debitore. La disposizione del secondo comma rappresenta la compiuta formulazione di un principio ovvio, tenuto presente anche dal codice del 1865, ma espressamente enunciato solo in rapporto ai beni ipotecati (art. 2076), e riafferma, in rapporto ai beni che furono oggetto di atti revocati perchè compiuti in pregiudizio dei creditori, le disposizioni dell'art. 2902.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1188
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2912 · fonte su Normattiva