Art. 2912 c.c.
Estensione del pignoramento
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Estensione del pignoramento
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Spese necessarie ex art. 8 d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 c.p.c. - Nozione - Attività indispensabili al proficuo raggiungimento dello scopo del processo - Rilevanza - Prudente valutazione del g.e. ex art. 560 c.p.c. - Necessità.
Per spese "necessarie" del processo esecutivo - che il creditore procedente ha l'onere di anticipare ex artt. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 c.p.c. - devono intendersi non solo quelle occorrenti a garantire la stessa esistenza fisica ed economica del bene pignorato, riconducibili alla funzione strettamente conservativa della custodia, bensì, alla luce della nuova veste assunta da quest'ultima quale "gestione attiva" del compendio pignorato, tutte quelle che, all'esito della prudente valutazione del giudice dell'esecuzione ex art. 560 c.p.c., appaiono indispensabili al proficuo raggiungimento dello scopo ultimo dell'esecuzione forzata, ossia la liquidazione del bene pignorato per la soddisfazione dei creditori concorrenti. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha evidenziato che vanno di norma considerate necessarie, a titolo meramente esemplificativo e se debitamente autorizzate, le spese relative alla registrazione di un contratto di locazione del bene pignorato, quelle per l'avvio di un'azione giudiziaria da parte del custode nonché quelle finalizzate alla percezione dei frutti civili o naturali, così come quelle di regolarizzazione catastale o, eventualmente, di installazione di un sistema di allarme).
Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 95 Codice di procedura civileart. 560 Codice di procedura civile
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2912 · fonte su Normattiva
Precedenti: 640292-01, 674843-01
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE Immobile locato - Pignoramento dell’immobile - Diritto dei creditori, a mezzo del custode, di ottenere il pagamento del canone di locazione - Legittimazione del locatore ad esperire l’azione di arricchimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.
Nel caso di immobile locato dal debitore in un momento successivo al pignoramento del bene, sussiste il diritto dei creditori procedenti e intervenuti a conseguire i frutti civili del bene pignorato, diritto che comporta la legittimazione esclusiva del custode (e poi dell'aggiudicatario) ad esigere i canoni di locazione e/o l'indennità di occupazione dovuti per l'immobile pignorato e l'esclusione della concorrente legittimazione del locatore; conseguentemente difetta, altresì, un ingiustificato arricchimento dell'occupante e un correlativo impoverimento del locatore, ai sensi dell'art. 2041 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto un indennizzo in favore del conduttore-sublocatore di bene immobile, richiesto con riferimento ad una porzione indivisa dello stesso cespite immobiliare).
Riguarda ancheart. 559 Codice di procedura civileart. 1571 Codice civileart. 2041 Codice civile
Precedenti: 647901-01, 667399-02
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti – Effetti - Successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati - Coinvolgimento dei canoni già assegnati - Esclusione. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.
La pronuncia, all'esito di procedura espropriativa presso terzi, di un'ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l'immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l'immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l'obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell'assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell'importo assegnato; in tale ipotesi, la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Riguarda ancheart. 553 Codice di procedura civileart. 2914 Codice civileart. 2918 Codice civile
Precedenti: 670903-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).