Art. 2916 c.c.
Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:
- 1)delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
- 2)dei privilegi per la cui efficacia e' necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
- 3)dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva