Art. 2922 c.c. — Vizi della cosa. Lesione
[1]Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
[2]Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
[1]Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
[2]Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1490 — Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha…
Art. 1491 — Esclusione della garanzia
Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.…
Art. 1970 — Lesione
La transazione non puo' essere impugnata per causa di lesione.…
Art. 1496 — Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.…
Art. 1492 — Effetti della garanzia
… risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta e' irrevocabile quando e' fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata e' perita in conseguenza dei vizi, il compratore…
Art. 1485 — Chiamata in causa del venditore
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 2925 contiene la disposizione di carattere generale, secondo la quale le norme concernenti gli effetti della vendita forzata si applicano anche all'assegnazione, con qualche opportuno adattamento, apportato negli articoli successivi. Così nell'art. 2926 ho introdotto una specie d'equivalente della separazione tardiva regolata dall'art. 620 del codice di procedura civile. Quando il bene mobile pignorato è trasferito mediante vendita, al terzo che dimostri il suo diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene è concesso di rivalersi sulla somma ricavata, fino a che questa non sia stata distribuita. Nell'ipotesi di datio in solutum forzata del bene mobile pignorato, manca, invece, tale fase del processo esecutivo posteriore al trasferimento del bene, durante la quale il ricavo della vendita sta in luogo del bene medesimo. Di qui l'inapplicabilità della separazione tardiva così come regolata dall'art. 620 del nuovo codice di procedura; di qui pertanto l'opportunità di apprestare tutela al terzo, proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene mobile pignorato, dandogli la possibilità di ricuperare almeno l'equivalente in danaro del suo diritto. Ho fissato in sessanta giorni dall'assegnazione il termine entro il quale il terzo può rivolgersi contro l'assegnatario di buona fede al fine di ripetere, in tutto o in parte, la somma corrispondente al credito di quest'ultimo, soddisfatto con l'assegnazione. È ovvio che se l'assegnatario è costretto a tale pagamento, vien meno in tutto o in parte la ragione dell'assegnazione, che è quella di soddisfare il creditore; ho perciò stabilito che in tale ipotesi l'assegnatario conserva i suoi diritti nei confronti del debitore, non però le garanzie prestate da terzi. L'art. 2927, regolando il caso che l'assegnatario subisca l'evizione della cosa assegnata, gli riconosce, come è riconosciuto all'acquirente dall'art. 2921, primo comma, il diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. Risorgono, naturalmente, le ragioni dell'assegnatario verso il debitore espropriato, ma, anche in questo caso, le garanzie prestate da terzi non rivivono.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1192
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2922 · fonte su Normattiva