Art. 2930 c.c. — Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva