Art. 2933 c.c. — Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
[1]Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto puo' ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato fatto in violazione dell'obbligo.
[2]Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva