Art. 2935 c.c.
Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho abbandonato la formula del codice del 1865 (art. 2105) che, nel dare una definizione unitaria dell'usucapione e della prescrizione, sembrava estendere - sebbene indubbiamente tale non fosse l'intento della legge - l'usucapione a tutti i diritti, mentre questa è limitata ai diritti reali, e circoscrivere la prescrizione ai diritti di obbligazione. Con formula più propria e meno scolastica, la prescrizione è dall'art. 2934, primo comma, riferita ai diritti in genere. Enunciato il principio che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, occorreva far richiamo alle eccezioni che limitano il principio. Tra queste precipua quella costituita dai diritti sottratti per la loro natura alla disponibilità delle parti: è riservato alla dottrina il compito di elaborare tale categoria e di delinearne l'ambito.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1197
Mancava nel codice del 1865 una norma generale circa il momento iniziale della prescrizione: nell'art. 2120, promiscuamente con alcune cause sospensive del corso della prescrizione (primo e quarto capoverso), erano enunciate talune cause impeditive dell'inizio di essa (secondo, terzo e quinto capoverso). La lacuna è colmata dall'art. 2935, il quale dà formulazione legislativa al principio che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; e l'espressione deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1198
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2935 · fonte su Normattiva