Art. 2935 c.c. — Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI Inadempimento del debitore - Prescrizione del diritto - Pretesa risarcitoria del creditore - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. · TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI In genere.
L'inadempimento del debitore ad obblighi contrattuali, che abbia impedito al creditore di attivarsi per evitare la prescrizione, non integra un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avente il medesimo oggetto del diritto estintosi per il decorso del tempo; ciò in quanto l'art. 2941, n. 8, c.c. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, esclusivamente, il comportamento doloso di occultamento del debito e non anche le condotte colpose del debitore che creato un ostacolo al tempestivo esercizio del diritto da parte del creditore.
Riguarda ancheart. 2934 Codice civileart. 2941 Codice civile
Precedenti: 668491-02
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Acquisto di strumenti d'investimento mobiliare - Redazione del contratto-quadro - Mancanza - Ripetizione d’indebito - Prescrizione - Dies a quo. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.
Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.
Riguarda ancheart. 2033 Codice civile
Precedenti: 642039-02
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Credito professionale del difensore di studenti iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 341 del 1990 - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di pronuncia del decreto che ha dichiarato la perenzione del ricorso - Data di entrata in vigore della l. n. 264 del 1999 - Irrilevanza.
La prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 264 del 1999, ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 341 del 1990, decorre - in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile - dalla data di pronuncia del decreto con il quale è dichiarato perento il ricorso pendente davanti al giudice amministrativo e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata l. n. 264 del 1999, giacché quest'ultima, pur soddisfacendo l'interesse concreto dello studente all'iscrizione, non esclude l'interesse alla definizione in sede processuale.
Riguarda ancheart. 2957 Codice civileart. 5 legge 264/1999art. 1 legge 341/1990
Precedenti: 670504-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Revoca o rinuncia al mandato - Natura - Atto recettizio a forma libera - Prova per presunzioni - Sussistenza.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere. 43 <!-- pag. 44 --> La rinuncia al mandato da parte del procuratore o la sua revoca ad opera del conferente sono dichiarazioni recettizie a forma libera, il cui verificarsi può essere dimostrato anche tramite presunzioni.
Riguarda ancheart. 2957 Codice civileart. 83 Codice di procedura civileart. 85 Codice di procedura civile
Precedenti: 624301-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Rapporto di mandato tra difensore e cliente - Assenza di eventi inequivocabilmente implicanti la cessazione del rapporto - Provvedimento di definizione della lite - Cessazione del mandato - Sussistenza - Diritto al compenso del difensore - Prescrizione - Decorrenza - Art. 2957, comma 2, parte prima, c.c. - Affari terminati - Elenco tassativo - Esclusione - Fattispecie.
In tema di compensi professionali del difensore, il rapporto di mandato tra professionista e cliente - in assenza di un precedente evento specifico che comporti la cessazione, ex art. 2957, comma 2, c.c. - permane fino all'adozione di un provvedimento definitorio: quest'ultimo, difatti, può rientrare tra quegli eventi (legati a cause oggettive o soggettive, anche di natura non processuale) che fanno venir meno il rapporto e che sono ascrivibili all'art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., il cui elenco non è tassativo. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'affare era terminato con l'emissione da parte del TAR del decreto di perenzione).
Riguarda ancheart. 2957 Codice civile
Precedenti: 670504-01, 668329-01
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione di beni al fiduciario - Diritto del fiduciante alla restituzione - Prescrizione decennale - Decorrenza del termine prescrizionale in assenza di diversa previsione nel pactum fiduciae - Dalla data del rifiuto della restituzione del bene da parte del fiduciario all'esito della richiesta - Sussistenza - Fondamento. · PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nell'ordinario termine decennale, che, in difetto di diversa pattuizione, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, giacché il termine di prescrizione può partire non dalla mera richiesta del fiduciante, ma solo dall'inadempimento del soggetto obbligato e nel negozio fiduciario sussiste, prima di tale richiesta, un mero obbligo al ritrasferimento e non un'obbligazione inadempiuta; ne deriva che l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può far ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia al diritto al ritrasferimento, né è configurabile la sua inerzia prima della violazione del negozio e della rottura della fiducia.
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 2934 Codice civile
Precedenti: 666164-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio - Prescrizione - Decorrenza - Dies a quo - Individuazione - Criteri. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.
In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da 44 <!-- pag. 45 --> omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell'esercitabilità del relativo diritto.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2947 Codice civile
Precedenti: 673604-01
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto anticipi e “castelletto di sconto” - Differenze rispetto all’apertura di credito - Fondamento - Azione di ripetizione di indebito - Decorrenza.
In tema di rapporti bancari, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di "castelletti" - che, diversamente dall'apertura di credito, non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata e incondizionata di somme di denaro, generando per la banca soltanto l'obbligo di accettare per lo sconto i titoli che l'affidatario presenterà - decorre dalla data del pagamento, ossia dell'incasso o dell'addebito in conto corrente.
Riguarda ancheart. 1842 Codice civileart. 1843 Codice civileart. 1853 Codice civileart. 2033 Codice civile
Precedenti: 635689-01, 483724-01, 536164-01
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente – Apertura di credito - Accertamento della nullità di clausole anatocistiche - Domanda di ripetizione di indebito - Individuazione delle rimesse solutorie - Rideterminazione del saldo - Necessità.
In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
Riguarda ancheart. 1283 Codice civileart. 1842 Codice civileart. 1852 Codice civileart. 2033 Codice civileart. 1843 Codice civileart. 2934 Codice civile
Precedenti: 658248-01, 660509-01, 667221-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Omessa ultimazione dei lavori - Predisposizione di un verbale di consegna - Esigibilità - Esclusione - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento e risarcimento dei danni - Ragioni. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.
In tema di appalto privato, la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.
Riguarda ancheart. 1665 Codice civileart. 1453 Codice civileart. 2946 Codice civile
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Danno da incolpevole affidamento su atto ampliativo illegittimo annullato in autotutela - Prescrizione - Decorrenza - Definitivo accertamento giudiziale della legittimità dell'annullamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'incolpevole affidamento su un atto amministrativo ampliativo successivamente annullato in autotutela decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento di tale annullamento e non già da quello del definitivo accertamento giudiziale della relativa legittimità, risiedendo il fondamento della domanda non già nell'illegittimità di tale ultimo provvedimento bensì in quella dell'originario atto ampliativo, sintomatica della scorrettezza del contegno della P.A..
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2947 Codice civile
Precedenti: 666882-01, 661286-01, 675786-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Diritto dei lavoratori - Prescrizione - Regime applicabile ai crediti retributivi nei confronti dell'appaltatore - Identità - Fondamento.
Il diritto del lavoratore di ottenere dal committente, quale obbligato in solido ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, la corresponsione dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro appaltatore non è autonomo rispetto a quello vantato nei confronti di quest'ultimo ma ha lo stesso contenuto, sicché soggiace al medesimo regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi (che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, dipende dalla sussistenza del presupposto della stabilità del contratto).
Riguarda ancheart. 29 d.lgs. 276/2003art. 2948 Codice civile
Precedenti: 671701-01, 664123-01, 668614-01
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni da somministrazione di talidomide - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza - Presentazione della domanda di indennizzo ai sensi della l. n. 229 del 2005 - Rilevanza - Decorrenza del termine prescrizionale da data anteriore - Onere probatorio del danneggiante - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva collocato temporalmente la conoscibilità del nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre incinta e la patologia da cui era affetta l'interessata agli anni degli studi universitari di giurisprudenza di quest'ultima, o al più tardi nei primi anni del praticantato legale, rappresentando quello degli effetti teratogeni del Talidomide un "caso di scuola" nell'ambito delle trattazioni, anche di carattere manualistico, riguardanti il danno alla salute). 264 <!-- pag. 265 -->
Riguarda ancheart. 2947 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2 legge 244/2007
Precedenti: 670019-01, 664459-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Prescrizione - Decorrenza per il datore di lavoro e il lavoratore - Differenze. 25 <!-- pag. 26 --> In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'INPS all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita.
Riguarda ancheart. 13 legge 1338/1962art. 30 legge 203/2024art. 2116 Codice civileart. 2946 Codice civile
Precedenti: 645314-02
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Dal verificarsi del danno - Danno conseguente ad accoglimento giudiziale di altrui pretesa - Decorrenza - Dall’emissione del provvedimento giudiziale suscettibile di esecuzione - Ragioni.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso 251 <!-- pag. 252 --> consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 672572-01, 620328-01, 674770-01
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI Convenzioni per l'attuazione di un piano di zona - Termini specifici di adempimento - Decorso della prescrizione - Dal momento di esigibilità della singola prestazione - Sussistenza - Dalla successiva scadenza della convenzione - Esclusione. · URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE In genere.
Le convenzioni per l'attuazione di un piano di zona possono prevedere obbligazioni con termini di adempimento specificamente previsti, in relazione alle quali la prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento di effettiva esigibilità della prestazione, non invece da quello successivo di scadenza della convenzione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo omologato - Vincolo concordatario - Temporanea inesigibilità dei crediti - Causa ostativa al decorso della prescrizione - Durata della sospensione - Facoltà per il creditore. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.
L'omologa del concordato, vincolando ex art. 184 l.fall. (applicabile ratione temporis) tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti e integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini; resta ferma, tuttavia, la possibilità per il creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima di tale scadenza, quando si manifesta con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili.
Precedenti: 666247-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - BUONUSCITA Passaggio di un dipendente da un ente pubblico ad altro - Unicità del rapporto di lavoro - Prescrizione della domanda di riliquidazione - Decorrenza - Corresponsione dell'indennità premio di servizio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In materia di trattamento di fine rapporto, ove il dipendente transiti da un ente pubblico a un altro (nella specie, dalla Regione Umbria alla Provincia di Perugia) senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro (che rimane unico), il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'unico trattamento di fine servizio, parametrato agli anni di servizio utili, inizia a decorrere solo al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, senza che assuma rilievo a tal fine la corresponsione, avvenuta all'atto del passaggio da un ente all'altro, dell'indennità premio di servizio, atteso che detto provvedimento non acquista definitività se non nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente e ricostituzione di un nuovo rapporto alle dipendenze di un altro.
Riguarda ancheart. 19 r.d. 2418/1933art. 2120 Codice civileart. 2948 Codice civile
Precedenti: 620272-01, 633079-01, 603916-01
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere e categorie equiparate - Speciale elargizione ex art. 1 della l. n. 302 del 1990 - Attribuzione ex art. 4, lettera a), del d.P.R. n. 243 del 2006 - Prescrizione decennale - Decorrenza - Data di entrata in vigore della norma - Data di riconoscimento dello status di vittima del dovere - Irrilevanza.
Il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006) e non dal riconoscimento dello status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile).
Riguarda ancheart. 2934 Codice civileart. 2946 Codice civileart. 1 legge 302/1990art. 4 d.P.R. 243/2006art. 1 legge 266/2005
Precedenti: 664852-01
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - ASSOLUTA Prescrizione - Declaratoria di nullità per simulazione assoluta del contratto - Accoglimento di azione revocatoria - Sovrapponibilità agli effetti dell'art. 2941, n. 8 c.c. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. · PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.
In tema di decorrenza della prescrizione, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta è sovrapponibile all'effetto dell'azione revocatoria, in quanto, secondo il disposto dell'art. 2941, n. 8 c.c., anche nella simulazione l'esito consiste in un occultamento del diritto, in senso lato, nei confronti del creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto che la prescrizione del diritto nascente da un precedente contratto preliminare potesse decorrere durante un giudizio inteso a far valere la simulazione assoluta di un contratto di vendita immobiliare, invece che dal passaggio in giudicato di tale accertamento).
Riguarda ancheart. 2941 Codice civileart. 2909 Codice civile
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prescrizione e decadenza - Decorso del termine - Ignoranza incolpevole dell’esistenza del diritto da parte del titolare - Irrilevanza - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio, disparità di trattamento rispetto ai titolari coscienti del diritto - Prospettata introduzione della ignoranza incolpevole quale fatto impeditivo del decorso del termine o, in alternativa, quale causa di sospensione della prescrizione - Questione prospettata in modo ancipite - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del cod. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui entrambe le disposizioni, nel disciplinare rispettivamente la decorrenza della prescrizione – a partire “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – ed i casi di sospensione della stessa, non danno rilevanza all’incolpevole ignoranza del titolare del diritto circa la sua esistenza quale fatto impeditivo del decorso della prescrizione ovvero quale caso di sospensione della medesima. Invero, posto che il rimettente non ha concentrato il quesito sull’una o sull’altra delle questioni alternativamente proposte, le questioni stesse risultano prospettate in modo ancipite. – Sulla manifesta inammissibilità di questioni formulate in modo ancipite, v. le richiamate ordinanze n. 128/2003, n. 366 e n. 297/2002, n. 227 e n. 327/2001.
Riguarda ancheart. 2941 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
L'inadempimento del debitore ad obblighi contrattuali, che abbia impedito al creditore di attivarsi per evitare la prescrizione, non integra un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avente il medesimo oggetto del diritto estintosi per il decorso del tempo; ciò in quanto l'art. 2941, n. 8, c.c. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, esclusivamente, il comportamento doloso di occultamento del debito e non anche le condotte colpose del debitore che creato un ostacolo al tempestivo esercizio del diritto da parte del creditore.
Rv. 677602-01
Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.
Rv. 677636-01
La prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 264 del 1999, ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 341 del 1990, decorre - in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile - dalla data di pronuncia del decreto con il quale è dichiarato perento il ricorso pendente davanti al giudice amministrativo e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata l. n. 264 del 1999, giacché quest'ultima, pur soddisfacendo l'interesse concreto dello studente all'iscrizione, non esclude l'interesse alla definizione in sede processuale.
Rv. 676966-02, 676966-03, 676966-01
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nell'ordinario termine decennale, che, in difetto di diversa pattuizione, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, giacché il termine di prescrizione può partire non dalla mera richiesta del fiduciante, ma solo dall'inadempimento del soggetto obbligato e nel negozio fiduciario sussiste, prima di tale richiesta, un mero obbligo al ritrasferimento e non un'obbligazione inadempiuta; ne deriva che l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può far ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia al diritto al ritrasferimento, né è configurabile la sua inerzia prima della violazione del negozio e della rottura della fiducia.
Rv. 676956-01
In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da 44 <!-- pag. 45 --> omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell'esercitabilità del relativo diritto.
Rv. 676402-01
In tema di rapporti bancari, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di "castelletti" - che, diversamente dall'apertura di credito, non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata e incondizionata di somme di denaro, generando per la banca soltanto l'obbligo di accettare per lo sconto i titoli che l'affidatario presenterà - decorre dalla data del pagamento, ossia dell'incasso o dell'addebito in conto corrente.
Rv. 676736-01
In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
Rv. 676559-01
In tema di appalto privato, la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.
Rv. 676930-02
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'incolpevole affidamento su un atto amministrativo ampliativo successivamente annullato in autotutela decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento di tale annullamento e non già da quello del definitivo accertamento giudiziale della relativa legittimità, risiedendo il fondamento della domanda non già nell'illegittimità di tale ultimo provvedimento bensì in quella dell'originario atto ampliativo, sintomatica della scorrettezza del contegno della P.A..
Rv. 676608-01
Il diritto del lavoratore di ottenere dal committente, quale obbligato in solido ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, la corresponsione dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro appaltatore non è autonomo rispetto a quello vantato nei confronti di quest'ultimo ma ha lo stesso contenuto, sicché soggiace al medesimo regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi (che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, dipende dalla sussistenza del presupposto della stabilità del contratto).
Rv. 676184-01
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva collocato temporalmente la conoscibilità del nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre incinta e la patologia da cui era affetta l'interessata agli anni degli studi universitari di giurisprudenza di quest'ultima, o al più tardi nei primi anni del praticantato legale, rappresentando quello degli effetti teratogeni del Talidomide un "caso di scuola" nell'ambito delle trattazioni, anche di carattere manualistico, riguardanti il danno alla salute). 264 <!-- pag. 265 -->
Rv. 676131-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Prescrizione - Decorrenza per il datore di lavoro e il lavoratore - Differenze. 25 <!-- pag. 26 --> In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'INPS all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita.
Rv. 675778-01
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso 251 <!-- pag. 252 --> consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.
Rv. 676259-01
Le convenzioni per l'attuazione di un piano di zona possono prevedere obbligazioni con termini di adempimento specificamente previsti, in relazione alle quali la prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento di effettiva esigibilità della prestazione, non invece da quello successivo di scadenza della convenzione.
Rv. 676009-01
L'omologa del concordato, vincolando ex art. 184 l.fall. (applicabile ratione temporis) tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti e integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini; resta ferma, tuttavia, la possibilità per il creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima di tale scadenza, quando si manifesta con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili.
Rv. 675421-02
In materia di trattamento di fine rapporto, ove il dipendente transiti da un ente pubblico a un altro (nella specie, dalla Regione Umbria alla Provincia di Perugia) senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro (che rimane unico), il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'unico trattamento di fine servizio, parametrato agli anni di servizio utili, inizia a decorrere solo al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, senza che assuma rilievo a tal fine la corresponsione, avvenuta all'atto del passaggio da un ente all'altro, dell'indennità premio di servizio, atteso che detto provvedimento non acquista definitività se non nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente e ricostituzione di un nuovo rapporto alle dipendenze di un altro.
Rv. 675766-01
Il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006) e non dal riconoscimento dello status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile).
Rv. 675835-01
In tema di decorrenza della prescrizione, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta è sovrapponibile all'effetto dell'azione revocatoria, in quanto, secondo il disposto dell'art. 2941, n. 8 c.c., anche nella simulazione l'esito consiste in un occultamento del diritto, in senso lato, nei confronti del creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto che la prescrizione del diritto nascente da un precedente contratto preliminare potesse decorrere durante un giudizio inteso a far valere la simulazione assoluta di un contratto di vendita immobiliare, invece che dal passaggio in giudicato di tale accertamento).
Rv. 675302-02
(In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'erronea determinazione datoriale della consistenza del Fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti medici, che costituisce la base di calcolo per le voci della retribuzione accessoria - nella specie di posizione variabile -, costituisca ostacolo giuridico per l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive relative al predetto emolumento, in ragione della possibilità di agire in giudizio per ottenere la corretta determinazione del Fondo).
Rv. 675600-01
La speciale elargizione per le vittime del dovere, prevista dall'art. 5, comma 1, della l. n. 206 del 2004, ha natura di obbligazione facoltativa e non alternativa, anche se erogata sotto forma di vitalizio, poiché ha ad oggetto una somma una tantum predeterminata dalla legge, con la conseguenza che si applica l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente non dai singoli ratei, ma dal momento in cui il beneficiario ha avuto effettiva conoscenza dei presupposti sostanziali della pretesa e, ove essi si siano verificati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, dalla data di entrata in vigore medesima.
Rv. 675664-02, 675664-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Illecito costituente reato - Decorrenza del termine di prescrizione - Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Costituzione di parte civile - Necessità - Conseguenze in caso di sua mancanza - Fondamento. 89 <!-- pag. 90 --> Ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2947 c.c. - la quale, per l'ipotesi di fatto illecito considerato dalla legge come reato, prevede la decorrenza del termine di prescrizione dall'irrevocabilità della sentenza penale - è necessaria la costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in sua mancanza, il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato decorre dalla data del fatto, posto che la mera pendenza del processo penale non rende impossibile l'esercizio del diritto risarcitorio e, in assenza di una espressa disposizione derogatoria, va applicato il principio generale ex art. 2935 c.c..
Rv. 674770-01
In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.
Rv. 674834-01
Poiché le società fiduciarie ex l. n. 1966 del 1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari, la legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria, ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi, e non in quello della fiduciaria, che si verifica la lesione oggetto della tutela risarcitoria.
Rv. 675414-01
Il diritto delle vittime del dovere, e dei soggetti ad esse equiparati, alla speciale elargizione una tantum, già prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si prescrive nel termine di dieci anni, il quale decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, che ne ha disciplinato termini e modalità di corresponsione.
Rv. 675558-01
In caso di responsabilità dell'amministratore di un'associazione non riconosciuta, derivante da operazioni extracontabili e movimentazioni occulte realizzate attraverso conti correnti segreti e pagamenti "in nero", il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, secondo l'ordinaria diligenza. 72 <!-- pag. 73 -->
Rv. 675413-01
Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che essi, in futuro, potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento.
Rv. 674854-01
La decorrenza del termine triennale ex art. 69-bis, comma 1, l.fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo.
Rv. 674520-01
La prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti dell'INPS decorre non già dalla scadenza del versamento dei contributi sul minimale di reddito ma da quella del versamento a saldo di quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi.
Rv. 674781-01
Anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte. (Nella specie, relativa ad azione di c.d. arricchimento indiretto proposta nei confronti del Comune dal suo direttore dei lavori per recuperare le somme versate in forza di sentenza di condanna all'impresa appaltatrice, quale compenso di lavori eseguiti e non previsti nel progetto principale, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data di realizzazione dell'impoverimento per effetto della sentenza di condanna passata in giudicato, anziché nella data di esecuzione dei lavori).
Rv. 674709-01
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Rv. 673551-01
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 21 giugno 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presid…
ECLI:IT:COST:2004:192 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 125 — Prescrizione
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identita' del responsabile. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere…
Art. 158
Il termine per l'usucapione delle servitu' discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941. La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitu' non si e' compiuta prima del 28 ottobre 1941.…
Art. 1442 — Prescrizione
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilita' dipende da vizio del consenso o da incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui e' cessata la violenza, e' stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo stato d'interdizione…
Art. 59 — (L) Cancellazione del vincolo di usufrutto
… c) se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio; d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di cinque anni. (L). Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque anni decorre dal giorno in …
Art. 59
… c) se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio; d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di cinque anni. (L). Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque anni decorre dal giorno in …
Art. 160 — Interruzione del corso della prescrizione
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3. Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho abbandonato la formula del codice del 1865 (art. 2105) che, nel dare una definizione unitaria dell'usucapione e della prescrizione, sembrava estendere - sebbene indubbiamente tale non fosse l'intento della legge - l'usucapione a tutti i diritti, mentre questa è limitata ai diritti reali, e circoscrivere la prescrizione ai diritti di obbligazione. Con formula più propria e meno scolastica, la prescrizione è dall'art. 2934, primo comma, riferita ai diritti in genere. Enunciato il principio che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, occorreva far richiamo alle eccezioni che limitano il principio. Tra queste precipua quella costituita dai diritti sottratti per la loro natura alla disponibilità delle parti: è riservato alla dottrina il compito di elaborare tale categoria e di delinearne l'ambito.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1197
Mancava nel codice del 1865 una norma generale circa il momento iniziale della prescrizione: nell'art. 2120, promiscuamente con alcune cause sospensive del corso della prescrizione (primo e quarto capoverso), erano enunciate talune cause impeditive dell'inizio di essa (secondo, terzo e quinto capoverso). La lacuna è colmata dall'art. 2935, il quale dà formulazione legislativa al principio che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; e l'espressione deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1198
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2935 · fonte su Normattiva