Art. 2941 c.c.Sospensione per rapporti tra le parti

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La prescrizione rimane sospesa:

  • 1)tra i coniugi;
  • 2)tra chi esercita la patria potesta' o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
  • 3)tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto e' disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;
  • 4)tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
  • 5)tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;
  • 6)tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata, finche' non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
  • 7)tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi;
  • 8)tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2941 · fonte su Normattiva