Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Conoscenza legale dell'atto, giudiziale o stragiudiziale, del creditore - Necessità - Domanda proposta con il rito del lavoro - Interruzione della prescrizione - Decorrenza - Dal deposito del ricorso - Esclusione - Dalla notificazione dell'atto - Configurabilità - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Ragioni.
Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza - legale, e non necessariamente effettiva - dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dello stesso al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche al piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.
Cass. civ. n. 30090/2025Sez. LRv. 677009-01
Riguarda ancheart. 2934 Codice civileart. 414 Codice di procedura civile
Precedenti: 642840-01, 674998-01
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Domanda cautelare proposta ex art. 688 c.p.c. - Azione di accertamento dell'illegittimità della sopraelevazione per violazione del decoro architettonico e conseguente restitutio in integrum - Interruzione della prescrizione - Idoneità.
La prescrizione del diritto del condomino alla restitutio in integrum nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri l'aspetto architettonico dell'intero immobile è interrotta dal ricorso cautelare con cui è proposta ex art. 688 c.p.c. denuncia di nuova opera o di danno temuto.
Cass. civ. n. 29706/2025Sez. 2Rv. 676965-01
Riguarda ancheart. 948 Codice civileart. 1158 Codice civileart. 1171 Codice civileart. 1172 Codice civileart. 688 Codice di procedura civileart. 1165 Codice civile
Precedenti: 623392-01, 624031-01
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE Interruzione - Atto del procedimento amministrativo - Verbale di accertamento dell'infrazione - Idoneità - Fondamento - Limiti.
In tema di sanzioni amministrative, il termine di prescrizione può essere interrotto esclusivamente attraverso ogni atto del procedimento, compreso il processo verbale di accertamento dell'infrazione, che ha la funzione di far valere il diritto della P.A. alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ex art. 2943 c.c., sempre se e dal momento in cui esso sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo.
Cass. civ. n. 29305/2025Sez. 2Rv. 676467-01
Precedenti: 668925-01
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE Domanda di divisione - Idoneità ad interrompere il corso dell'usucapione - Fondamento. · POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE In genere.
L'atto di citazione introduttivo di un giudizio di divisione è idoneo ad interrompere il corso dell'usucapione essendo volto alla conservazione del patrimonio ereditario.
Cass. civ. n. 26996/2025Sez. 2Rv. 676038-01
Riguarda ancheart. 1158 Codice civileart. 1164 Codice civile
Precedenti: 670427-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO Fattura commerciale dell'avvocato - Emissione e trasmissione ad un terzo - Effetti - Costituzione in mora - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. · PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.
L'invio di una fattura commerciale, sebbene di per sé insufficiente ai fini ed agli affetti della costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., può risultare idoneo a tale scopo, e anche ad interrompere la prescrizione, se il documento di natura fiscale - oltre a indicare un termine per il pagamento e avvisare che la sua mancata esecuzione alla scadenza produrrà detti effetti - è stato inviato al debitore, e non già ad un terzo, vista la natura recettizia dell'atto di costituzione in mora. (Fattispecie relativa a fattura, emessa da un avvocato per crediti relativi all'attività professionale svolta, inviata non già al debitore, ma al Comune di cui quest'ultimo era assessore, sulla base di un supposto vincolo di solidarietà).
Cass. civ. n. 26286/2025Sez. 2Rv. 676707-01
Riguarda ancheart. 1219 Codice civileart. 1335 Codice civile
Precedenti: 662416-01, 639338-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE Azione revocatoria ordinaria - Procedimento sommario di cognizione - Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Configurabilità - Fondamento.
In caso di azione revocatoria ordinaria proposta mediante l'instaurazione di procedimento sommario di cognizione, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso, in quanto tale atto, introducendo un giudizio a cognizione piena, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto.
Cass. civ. n. 20896/2025Sez. 3Rv. 675889-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 2903 Codice civileart. 702 Codice di procedura civile
Precedenti: 674998-01, 662206-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo nella fase ante-omologa - Decorrenza della prescrizione - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo, durante la fase ante-omologa la prescrizione continua a decorrere per i crediti anteriori già scaduti e inizia a decorrere con l'apertura della procedura, a norma del combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.fall., per quei crediti non ancora scaduti, in quanto - salvo il caso di cui all'art. 168, comma 2, della l.fall. - l'ammissione del debitore alla predetta procedura non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti del debitore in concordato istanze, solleciti e atti cautelativi di costituzione in mora.
Cass. civ. n. 20175/2025Sez. 1Rv. 675421-01
Riguarda ancheart. 2945 Codice civile
Precedenti: 654669-01, 663275-01
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Consegna dell’atto per la notifica - Fondamento. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
Cass. civ. n. 17477/2025Sez. 3Rv. 675126-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civile
Precedenti: 665717-01
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Procedimento sommario di cognizione - Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Esclusione - Dalla notificazione dell'atto - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.
In caso di proposizione della domanda nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere ricollegato al mero deposito del ricorso nella cancelleria ma si produce solo nel momento in cui l'atto introduttivo del giudizio, con la notificazione, perviene a conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.
Cass. civ. n. 16300/2025Sez. 3Rv. 674998-01
Riguarda ancheart. 702 Codice di procedura civileart. 2945 Codice civile
Precedenti: 662206-01, 642840-01, 643762-01, 655301-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE Atto interruttivo della prescrizione - Attività interpretativa - Finalità - Censurabilità in cassazione - Limiti.
L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.
Cass. civ. n. 13430/2025Sez. 2Rv. 674934-01
Riguarda ancheart. 1219 Codice civileart. 1362 Codice civile
Precedenti: 631047-01, 648873-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Azione risarcitoria promossa dai genitori di un minore iure proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale - Successiva pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Effetto interruttivo permanente della prescrizione - Sussistenza. · PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.
In tema di azione risarcitoria promossa dai genitori di un minore iure proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, il minore può beneficiare, ex art. 2943 c.c., dell'effetto interruttivo permanente (o sospensivo) della prescrizione, prodotto dalla citazione introduttiva del giudizio promosso dai genitori, anche ove essi, nelle more, siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale ed abbiano abbandonato la pretesa esercitata in rappresentanza del figlio per il danno dallo stesso patito.
Cass. civ. n. 10784/2025Sez. 3Rv. 674762-01
Riguarda ancheart. 2945 Codice civile
Precedenti: 582441-01
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Atti interruttivi della prescrizione - Poteri del giudice - Valutazione sull'idoneità giuridica - Condizioni.
La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.
Cass. civ. n. 8514/2025Sez. 2Rv. 674555-01
Riguarda ancheart. 2934 Codice civileart. 2938 Codice civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 656884-01, 614525-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).