Art. 2945 c.c.Effetti e durata dell'interruzione

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[1]Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

[2]Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

[3]Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2945 · fonte su Normattiva