Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - IN GENERE Diritto di esclusione del socio - Esercizio - Prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. - Applicabilità - Fattispecie.
Il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva annullato la delibera di esclusione del socio infedele per intervenuta prescrizione, escludendo che il contenzioso cautelare e poi di merito promosso dai soci e quello risarcitorio promosso dalla società potessero costituire atti interruttivi non coinvolgendo in alcun modo l'esercizio del diritto di esclusione del socio inadempiente).
Cass. civ. n. 27804/2025Sez. 1Rv. 676325-01
Riguarda ancheart. 2286 Codice civileart. 2287 Codice civile
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - IN GENERE Rapporto societario e rapporto mutualistico - Contemporanea sussistenza - Conseguenze in tema di individuazione del termine di prescrizione dei diritti del socio.
In tema di società cooperative, atteso che il rapporto societario e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa sussistono contemporaneamente e in autonomia, al fine di individuare il termine di prescrizione dei diritti del socio occorre avere riguardo al tipo di rapporto dedotto in lite, sicché ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto sociale si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2949, comma 1 c.c., mentre ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto mutualistico si applica il termine prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
Cass. civ. n. 24730/2025Sez. 1Rv. 676277-01
Riguarda ancheart. 2511 Codice civileart. 2519 Codice civileart. 2521 Codice civileart. 2345 Codice civileart. 2946 Codice civile
Precedenti: 671344-01, 590801-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI SOCIALI Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. - Natura - Presupposti - Insufficienza patrimoniale - Violazione dei doveri legali e/o statutari e degli obblighi dettati a tutela della conservazione del patrimonio sociale - Nesso di causalità tra condotta e pregiudizio al patrimonio - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Conseguenze - Fattispecie.
L'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. presuppone che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti e richiede un danno, causalmente collegato all'inosservanza da parte degli amministratori dei doveri statutari e legali e degli obblighi su di essi ricadenti in relazione alla conservazione del predetto patrimonio, che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione, ciò che rileva è l'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e non già l'effettiva conoscenza da parte dei predetti di tale situazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fatto decorrere la prescrizione 80 <!-- pag. 81 --> dal momento in cui gli amministratori avevano colpevolmente omesso di pagare i debiti tributari dell'impresa, determinando un loro aggravio per sanzioni e interessi, che aveva reso insufficiente il patrimonio residuo della società al soddisfacimento dei creditori.).
Cass. civ. n. 22002/2025Sez. 1Rv. 675471-01
Riguarda ancheart. 2394 Codice civileart. 2740 Codice civile
Precedenti: 666868-01, 642797-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Ripetizione d’indebito tra società di persone e soci - Indebita percezione di utili non conseguiti - Art. 2033 c.c. - Applicabilità del termine di prescrizione quinquennale in tema di rapporti sociali ex art. 2949, comma 1, c.c. - Esclusione - Fondamento. · PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETA' In genere.
L'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c., in quanto l'oggetto dell'azione non è il diritto derivante dal rapporto sociale, cioè dalla posizione di socio, bensì l'accertamento della sua non debenza e del correlato diritto restitutorio.
Cass. civ. n. 20514/2025Sez. 3Rv. 675404-01
Riguarda ancheart. 2033 Codice civileart. 2946 Codice civileart. 2303 Codice civileart. 2315 Codice civile
Precedenti: 670314-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).