Art. 2961 c.c.
Restituzione di documenti
[1]I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
[2]Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
[3]Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
[4]Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva