Art. 2959 c.c.
Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L'eccezione e' rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non e' stata estinta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva