Art. 298 c.c.
Decorrenza degli effetti dell'adozione
[1]L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
[2]Finche' il decreto non e' emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
[3]Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si puo' procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.
[4]Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.
[5]Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva