Art. 298 c.c.Decorrenza degli effetti dell'adozione

[1]L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

[2]Finche' il decreto non e' emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

[3]Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si puo' procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

[4]Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

[5]Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art298 · fonte su Normattiva