Art. 302 c.c.Inventario

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

[1]L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X di questo libro.

[2]L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 giugno 1983 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art302 · fonte su Normattiva