Art. 301 c.c. — Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983 · versione 71 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983 · versione 71 su Normattiva
3 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - POTESTA' E AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'ADOTTATO - ATTRIBUZIONE ALL'ADOTTANTE DELLA TITOLARITA' ESCLUSIVA DELLA POTESTA' GENITORIALE SULL'ADOTTANDO ANCHE SE TRATTASI DI FIGLIO NATURALE DEL CONIUGE - MANCATA PREVISIONE DI CONSERVAZIONE DELLA POTESTA' DEL GENITORE NATURALE IN CONCORRENZA COL CONIUGE ADOTTANTE - ASSERITO CONTRASTO CON I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, CON QUELLI DELLA FAMIGLIA, DEI GENITORI NEI RIGUARDI DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO E CON IL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURIDICA E SOCIALE DI COSTORO - IUS SUPERVENIENS - ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 30, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 301, commi primo e terzo, cod. civ., in quanto attribuisce all'adottante la titolarita' esclusiva della potesta' genitoriale sull'adottando anche se costui e' figlio naturale del coniuge dell'adottante medesimo, e non prevede che quest'ultimo, in tal caso, conservi la potesta' in concorrenza col coniuge adottante, postoche': l'articolo impugnato e' stato espressamente abrogato dall'art. 67, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante una nuova "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e la medesima legge, inoltre, nel dettare (titolo IV) la disciplina "dell'adozione in casi particolari", ha previsto: 1) all'art. 44, che "i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7" (cioe' la dichiarazione dello stato di adottabilita') ... b) "dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge"; 2) all'art. 48, primo comma, che se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potesta' sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi". Si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice a quo perche' valuti la rilevanza della questione proposta in relazione alle norme sopravvenute.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Firenze. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE…
ECLI:IT:COST:1983:345 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 293
Divieto d'adozione di figli .... I figli ... non possono essere adottati dai loro genitori. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.…
Art. 296 — Consenso per l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.…
Art. 356 — Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore
… alla patria potesta', puo' nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.223 Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento…
Art. 303
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184…
Art. 27 — Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali (Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.17 del d.lgs n.80 del 1998)
Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente…
Art. 314/18
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sono contemplate nell'art. 299 del testo talune deroghe al principio generale che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio. Tale articolo infatti disciplina dettagliatamente l'ipotesi di adozione del figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, stabilendo che egli assume il solo cognome dell'adottante, perdendo in tal modo il cognome che gli è stato imposto come figlio di ignoti, e che denunzierebbe la sua origine oscura. Per evitare poi il pericolo di abusi, cui si prestano i riconoscimenti tardivi da parte dei genitori naturali nei confronti dei figli adottati da persone facoltose o in alta posizione sociale, si dispone che il riconoscimento posteriore all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore naturale, finchè il vincolo di adozione non sia sciolto in uno dei casi contemplati dal codice.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 162
Uno dei principi innovatori dell'istituto è che l'adozione importa la cessazione della patria potestà sull'adottato in chi prima ne era investito; nè alcuna influenza ha al riguardo il successivo riconoscimento da parte dei genitori naturali del figlio da altri adottato. Conseguentemente, la patria potestà è attribuita all'adottante, che l'assume come potere autonomo al momento in cui il vincolo sorge. Dato questo principio, non è stato possibile accogliere la proposta di stabilire che «l'esercizio» della patria potestà spetta all'adottante, poichè ciò avrebbe significato che il genitore continuava a conservare la patria potestà malgrado l'adozione, perdendone solo l'esercizio. Se viene a cessare il rapporto di adozione, o comunque nell'adottante viene meno la patria potestà, questa non è senz'altro riacquistata dal genitore, ma si domanda al giudice tutelare di dare, in tal caso, i provvedimenti opportuni nell'interesse della persona e dei beni dell'adottato. Analogo potere è concesso al tribunale nel caso di revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante (art. 307). Conseguenza dei doveri inerenti alla patria potestà è l'obbligo dell'adottante di educare e di istruire l'adottato in conformità ai principii della morale e al sentimento nazionale fascista. La norma dell'art. 311 del progetto definitivo, secondo la quale, se alcuno adotta il figlio del proprio coniuge, non acquista la patria potestà, è stata oggetto di critiche. Si è detto che tale eccezione al principio che l'esercizio della patria potestà spetta all'adottante verrebbe a rompere l'unità della famiglia, specialmente nelle ipotesi di adozione, da parte del marito, del figlio della propria moglie, perchè l'adottato rimarrebbe soggetto alla patria potestà della madre. In effetti, la formula dell'articolo non rispondeva al pensiero che si voleva esprimere, perchè il progetto intendeva provvedere solo alla ipotesi che la moglie adottasse il figlio del proprio marito. È sembrato utile precisare la portata della norma, sopprimendosi l'art. 311 del progetto e trasferendosi il principio in esso enunciato nel terzo comma dell'art. 301, nel quale si è esplicitamente stabilito che se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della patria potestà spetta al marito.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 163
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art301 · fonte su Normattiva