Art. 303 c.c.Cessazione della potesta' dell'adottante

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

((Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta', il tribunale, su istanza dello adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art303 · fonte su Normattiva