Art. 303 c.c. — Cessazione della potesta' dell'adottante
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((Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta', il tribunale, su istanza dello adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983 · versione 52 su Normattiva