Circa la revoca dell'adozione, è stato accentuato, rispetto al progetto, il principio generale della immutabilità dello stato da essa costituito, affermandosi nell'art. 305 il carattere eccezionale degli articoli che disciplinano le ipotesi in cui la revoca può aver luogo. Non si è creduto opportuno deflettere dal criterio restrittivo fissato nell'art. 314 del progetto, contemplandosi i delitti punibili con pena non inferiore a un anno, anzichè a tre anni. La importanza e la stabilità del vincolo di adozione consigliano di limitare le ipotesi della revoca ai casi di delitti di notevole gravità. È stata mantenuta nell'art. 308, conformemente al progetto, la iniziativa dell'azione, per la revoca dell'adozione, al pubblico ministero, poichè questo, per i suoi compiti istituzionali, appare l'organo più idoneo a promuovere l'azione. La proposta di attribuire a colui, che al tempo dell'adozione non aveva compiuto diciotto anni, la facoltà di chiederne la revoca entro un anno dalla maggiore età, non è, sembrata accettabile. Essa avrebbe alterato l'istituto della adozione, che, costituendo un rapporto di filiazione, per quanto fittizia, non dovrebbe essere sciolto a istanza dei figli. D'altra parte, sarebbe sommamente ingiusto consentire che l'adottato, dopo essere stato mantenuto, educato e istruito dall'adottante, potesse, una volta raggiunta la maggiore età e conseguita una posizione sociale, sciogliere vincolo che lo lega all'adottante. Ciò avrebbe avuto gravi ripercussioni anche sul funzionamento pratico dell'istituto, perchè molti sarebbero stati scoraggiati dall'adottare persone in tenera età, nel timore di una possibile successiva revoca. Nè pare debba destare eccessiva preoccupazione il fatto che l'adottato, il quale non abbia personalmente prestato il suo consenso, possa essere costretto a mantenere contro la sua volontà un vincolo familiare. La convenienza dell'adozione è stata opportunamente vagliata al momento della costituzione del rapporto dal legittimo rappresentante del minore e dalla corte di appello, che deve al riguardo compiere un preciso accertamento. Se poi ragioni attinenti al buon costume rendono necessaria la revoca, l'adottato potrà sempre rivolgersi al pubblico ministero, il quale, se i fatti denunciati lo giustifichino, non mancherà di promuovere la relativa azione. DELLE FORME DELL'ADOZIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 164
Poche innovazioni sono state apportate al progetto in ordine alla procedura relativa alle forme dell'adozione. È stato rilevato non essere necessario stabilire che possa essere delegato il pretore, come si proponeva nel progetto, per ricevere il consenso delle persone interessate, in quanto la facoltà di delega sarebbe sempre possibile secondo i principi generali. Di fronte, tuttavia, alla regola, per cui il consenso deve essere manifestato personalmente al presidente della corte, è sembrato opportuno prevedere espressamente cha il presidente della corte possa delegare a ricevere il consenso altra autorità giudiziaria. Data la particolare importanza dell'atto, si è stabilito che, anzichè al pretore, la delega venga fatta al presidente del tribunale. Non si è creduto di accogliere la proposta di ammettere il ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte di appello che faccia luogo all'adozione, considerandosi che, nel caso di violazione di legge, il rapporto di adozione potrà farsi dichiarare nullo da chi vi abbia interesse in giudizio ordinario. Nell'ipotesi di un decreto negativo, potendo questo essere determinato da semplici apprezzamenti di fatto (articolo 312, n. 2 e n. 3), il ricorso per cassazione si presentava ancora meno opportuno; in ogni modo, le parti potranno pur provocare, ripetendo la procedura, un nuovo provvedimento. Nell'art. 314 è sembrato preferibile far menzione del decreto che «pronunzia l'adozione» invece «dell'atto di adozione», espressione questa usata, dal progetto, in quanto sembra più esatto prendere in considerazione, ai fini della pubblicità, anzichè l'atto di consenso, il decreto emanato dall'autorità giudiziaria, poichè è questo che costituisce l'adozione. Della patria potestà.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 165
Sono rimasti inalterati i principi generali che governano la patria potestà, quali sono stati elaborati nel progetto, salvo alcune modificazioni atte ad accentuare il carattere pubblicistico dell'istituto attraverso l'accresciuta vigilanza dello Stato nell'interno del nucleo familiare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 166