Art. 313 c.c. — Provvedimento del tribunale
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La corte, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzia in questi termini: si fa luogo o non si fa luogo all'adozione. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 giugno 1967, n. 431
14La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni".
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva