Sentenza n. 401/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 313 del codice
civile e 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promossi
con due ordinanze emesse il 9 febbraio e il 1 giugno 1998 dalla Corte
d'appello - sezione minorenni di Torino sui reclami proposti da
Spektor Pavel e da Bocale Matteo ed altri, iscritte ai nn. 393 e 784
del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 23 e 73, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni,
investita dell'esame di un reclamo avverso il decreto del Tribunale
per i minorenni di Torino con il quale, ai sensi dell'art. 44, primo
comma, lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), era stata disposta
l'adozione di una minore da parte del marito della madre della
stessa, ha sollevato, con ordinanza del 9 febbraio 1998, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice civile, in
quanto richiamato dall'art. 56 della legge citata, nella parte in cui
non contempla anche il genitore dell'adottando tra i soggetti
legittimati a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il
decreto del tribunale per i minorenni di adozione in casi
particolari.
La Corte rimettente premette in fatto che la minore, nata nella
Repubblica Federativa Russa, risulta essere figlia di genitori
divorziati, uno residente in detto Stato straniero, l'altra residente
in Italia ed unitasi in nuove nozze con un cittadino italiano; che il
coniuge della madre, avvalendosi dell'art. 44, primo comma, lettera
b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, ha presentato domanda di
adozione della minore; che il Tribunale per i minorenni di Torino,
acquisita una dichiarazione notarile - resa nella Federazione Russa -
con la quale il padre dell'adottanda aveva prestato il proprio
"consenso per la vita di sua figlia ... in Italia con sua madre che
ha sposato un cittadino italiano", ha emesso il decreto di adozione
sul presupposto della esistenza del consenso-assenso di entrambi i
genitori dell'adottanda; che il padre della minore, ricevuta la
notifica del provvedimento, ha presentato, mediante lettera
raccomandata, reclamo avverso tale decisione, dichiarando di
"opporsi" all'adozione; che il Procuratore generale presso la Corte
d'appello, espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento del
gravame sul presupposto che con l'atto notarile il padre non aveva in
realtà prestato alcun consenso all'adozione e rilevato che l'art.
313 del codice civile non include il genitore dell'adottando tra i
soggetti legittimati a proporre reclamo, ha chiesto al giudice di
valutare se rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ravvisando
nella indicata esclusione la violazione dei principi costituzionali
della tutela piena dei diritti (art. 24, primo comma) e
dell'eguaglianza, nella sua proiezione processuale, tra le parti del
procedimento.
La Corte rimettente afferma di dover preliminarmente verificare la
legittimazione del padre dell'adottanda a proporre reclamo, il quale
tuttavia dovrebbe essere dichiarato inammissibile, poiché i genitori
non risultano compresi tra i soggetti legittimati all'impugnazione ai
sensi dell'art. 313 del codice civile.
Il giudice rimettente sostiene quindi che, data la pari rilevanza,
ai fini della pronuncia di adozione, delle manifestazioni di volontà
dell'adottante e del genitore dell'adottando, nell'ambito di una
disciplina nella quale l'interesse del minore costituisce in ogni
caso elemento prioritario e preminente, e che, data la conseguente
parità di potenziale interesse alla impugnazione del provvedimento
del tribunale minorile, la esclusione del genitore dai soggetti
legittimati al reclamo sembrerebbe violare il principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Tale disparità di trattamento appare, ad avviso del giudice a quo
irragionevole ed ingiustificata, in quanto il genitore naturale, il
quale nella procedura di adozione deve prestare il proprio consenso,
costituente espressione di un diritto ma anche di un dovere, è
titolare di una posizione soggettiva rilevante costituzionalmente ai
sensi dell'art. 30 della Costituzione, che non è invece riconosciuta
agli altri soggetti pur legittimati all'impugnazione dall'art. 313
del codice civile; l'esclusione risulta poi ancor più irragionevole
se viene comparata con la diversa disciplina che regola il reclamo
avverso i provvedimenti di cui all'art. 330 del codice civile,
anch'essi resi in una procedura di volontaria giurisdizione ed
incidenti sul mero esercizio della potestà genitoriale e non sullo
status del minore, come nell'adozione.
Neppure può sostenersi, ad avviso della Corte rimettente, che la
mancata previsione della legittimazione al reclamo sia stata dettata
da esigenze di snellezza della procedura, dal momento che la stessa
riguarda status familiari; ciò perché una tale esigenza avrebbe
giustificato, semmai, la previsione della inoppugnabilità del
provvedimento e non una limitazione della legittimazione al reclamo.
Richiamata criticamente la motivazione della sentenza della Corte
di cassazione 10 giugno 1987, n. 5049, la Corte d'appello osserva che
il ridotto rilievo sostanziale accordato dal legislatore alla
manifestazione di volontà del genitore, che non potrebbe comunque
contrastare la pronuncia di adozione, non giustifica in alcun modo
una tale "contrazione di poteri processuali", che appare evidente nel
caso esaminato, nel quale il genitore non era stato neppure sentito;
osserva peraltro la Corte rimettente che anche il genitore che sia
stato sentito ed abbia espresso parere contrario all'adozione può
avere interesse all'impugnazione, sia per contestare la valutazione
data dal Tribunale in merito alla pretesa irragionevolezza del
dissenso, sia in generale per contestare che l'adozione corrisponda
agli interessi del minore; con una iniziativa processuale quindi "non
solo oggetto di diritto, ma costituzionalmente doverosa ex art. 30
della Costituzione".
La Corte d'appello conclude quindi che l'art. 313 del codice civile
si porrebbe quale ingiustificata eccezione nell'ambito di una
normativa ispirata a principi di rilevanza costituzionale, in quanto
il genitore, pur in un sistema nel quale appare preminente
l'interesse del minore, non può mai considerarsi carente di
interesse e di legittimazione.
2. - La stessa Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni,
con altra ordinanza in data 1 giugno 1998, ha sollevato identica
questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, quarto comma,
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), in relazione all'art. 313 del codice
civile, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione.
La Corte rimettente, investita della decisione di due distinti
reclami presentati dai genitori di un minore per il quale il
Tribunale per i minorenni di Torino aveva pronunciato decreto di
adozione ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera c) della legge 4
maggio 1983, n. 184, osserva che, per potersi pronunciare sul merito
di tali impugnazioni, deve preliminarmente esaminarne
l'ammissibilità, condizione che a suo avviso deve ritenersi esclusa
secondo il combinato disposto dell'art. 56 della legge citata e
dell'art. 313 del codice civile, poiché tali norme non comprendono i
genitori del minore adottando tra i soggetti legittimati al reclamo
alla corte d'appello. Osserva sul punto che nessuna distinzione
viene operata dalla legge tra il genitore dell'adottato maggiorenne e
quello dell'adottato minore di età, essendo stata prevista come
unica differenza tra le due situazioni quella riguardante la
ripartizione di competenza tra gli organi giudiziari, tribunale
ordinario e corte d'appello nel primo caso, tribunale per i minorenni
e sezione per i minorenni della corte d'appello nel secondo.
Il giudice a quo osserva che l'esclusione dei genitori del minore
dal novero dei legittimati al reclamo non può ritenersi frutto di un
difetto di coordinamento tra leggi successive, dal momento che l'art.
313 del codice civile è stato riformato dall'art. 65 della stessa
legge 4 maggio 1983, n. 184.
La Corte rimettente sottolinea poi che la qualità di genitore di
un minore individua una posizione di diritto-dovere, riconosciuta sia
dalla legge ordinaria (artt. 147 e 261 del codice civile) che dallo
stesso art. 30 della Costituzione. Il superiore interesse del minore,
che trova considerazione nel secondo comma del citato art. 30, può
portare ad una serie di limitazioni dei diritti e dei doveri dei
genitori, previste dalla legge ordinaria, quali la decadenza dalla
potestà di cui all'art. 330 del codice civile, le limitazioni
all'esercizio della potestà di cui ai successivi artt. 333 e
seguenti, l'attribuzione in via esclusiva dell'esercizio della
potestà ad uno solo dei genitori, di cui agli artt. 155 e 317-bis
dello stesso codice; limitazioni peraltro non definitive e che
possono cessare in ragione dell'evoluzione dei rapporti del minore
con i suoi genitori. Nei casi anzidetti, secondo la Corte d'appello
di Torino, sarebbe comunque sempre assicurata la tutela
giurisdizionale, nel doppio grado di merito, del genitore, la quale
tutela si esprime nel diritto di essere sentito, in quello di essere
parte del procedimento ed infine in quello di impugnare i
provvedimenti davanti al giudice di secondo grado.
Nell'ipotesi del provvedimento più grave di affievolimento dei
diritti dei genitori, quale quello della dichiarazione dello stato di
adottabilità del minore, la legge 4 maggio 1983, n. 184 ha previsto
una capillare ed articolata tutela giurisdizionale del genitore, che
si sostanzia nell'obbligo della sua audizione nella fase preliminare
del procedimento, nella possibilità di reclamo alla corte d'appello
per i provvedimenti temporanei emanati ai sensi dell'art. 10 della
legge citata, nella facoltà di proporre opposizione al decreto di
adottabilità ai sensi dell'art. 17 ed infine nel diritto di
appellare la decisione del tribunale davanti alla sezione per i
minorenni della corte d'appello e nel ricorso per cassazione avverso
la decisione del giudice di secondo grado.
Al contrario, nel procedimento di cui agli artt. 44 e segg. della
legge 4 maggio 1983, n. 184, che incide sulla situazione del minore
in maniera ben più profonda e durevole di quanto non avvenga nelle
procedure di affievolimento dell'esercizio della potestà, la tutela
giurisdizionale dei genitori del minore si esaurisce nella loro
necessaria audizione da parte del tribunale e nella manifestazione
del loro assenso o diniego di assenso; nel caso poi di genitori che
non sono nell'esercizio della loro potestà, il tribunale potrebbe
superare il loro stesso dissenso ritenendolo contrario all'interesse
del minore, senza che tale valutazione sia dagli stessi reclamabile
alla corte d'appello.
Ad avviso del rimettente non sarebbe dunque possibile al genitore
del minore proporre reclamo avverso il provvedimento di adozione del
figlio in casi particolari, né per prospettare un interesse del
minore in senso contrario alla richiesta adozione, né per dedurre
vizi del procedimento, come la mancata audizione dei soggetti che
devono esprimere il loro consenso o il loro assenso, né, infine, per
far valere la mancanza degli stessi presupposti di cui all'art. 44,
legge citata, lettere a), b) o c).
Secondo il giudice a quo la mancata previsione del reclamo da parte
dei genitori non rispetterebbe il precetto di cui all'art. 24 della
Costituzione, negandosi il diritto ad un esame della questione da
parte del giudice di secondo grado, pur in considerazione
dell'orientamento secondo il quale la Costituzione non prevederebbe
la necessità del doppio grado di merito; se poi si seguisse
l'orientamento espresso dalla già richiamata sentenza della Corte di
cassazione n. 5049 del 10 giugno 1987, secondo il quale nelle
procedure di adozione in casi particolari il genitore non sarebbe
parte in senso processuale, la violazione dell'art. 24 della
Costituzione risulterebbe evidente, dal momento che un soggetto
titolare di una situazione di diritto-dovere sarebbe privato della
stessa possibilità di difendersi di fronte alla domanda di adozione
del proprio figlio da parte di un terzo.
La Corte rimettente osserva infine che la norma impugnata crea una
evidente disparità di trattamento tra i genitori del minore e gli
adottanti, poiché solo questi ultimi, quantunque titolari di una
mera posizione di aspettativa e non ancora investiti di alcun diritto
soggettivo, sono compresi tra i soggetti indicati dall'art. 313 del
codice civile; tale esclusione di alcune parti dal potere di proporre
reclamo non potrebbe neppure giustificarsi in base alla
considerazione che la procedura di adozione in casi particolari
tutela il minore nelle ipotesi in cui i genitori manchino o si
disinteressino del figlio, essendo questa una mera petizione di
principio e comunque essendo questo l'oggetto della valutazione di
merito. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, con due
distinte ordinanze di analogo contenuto, prospetta la illegittimità
costituzionale dell'art. 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in
relazione all'art. 313 del codice civile, nella parte in cui non
contempla anche il genitore dell'adottando tra i soggetti legittimati
ad impugnare il decreto di adozione in casi particolari; ad avviso
della Corte rimettente, tale esclusione determinerebbe la violazione
degli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione sotto diversi profili: per
la ingiustificata disparità di trattamento tra il genitore
dell'adottando, titolare di una posizione soggettiva di rilevanza
costituzionale ma non legittimato al reclamo, e l'adottante, non
ancora investito di alcuna posizione di diritto soggettivo e
purtuttavia legittimato ad impugnare; per la irragionevole diversità
di disciplina dei poteri d'impugnativa del genitore nei procedimenti
di adozione in casi particolari, di adozione legittimante ed in
quelli che incidono sulla potestà dei genitori di cui agli artt. 330
e segg. cod. civ., poiché soltanto rispetto ai primi è esclusa la
legittimazione del genitore al reclamo, nonostante sia comune a tali
categorie di procedimenti la natura di volontaria giurisdizione e il
principio della prioritaria valutazione dell'interesse del minore;
perché il genitore dell'adottando sarebbe ingiustificatamente
privato della tutela giurisdizionale rispetto ad un provvedimento che
incide non solo sulla potestà genitoriale ma anche sullo status del
proprio figlio; infine, per la considerazione che la mancata
previsione del potere di impugnazione da parte del genitore
dell'adottando non sarebbe coerente con la posizione di rilevanza
costituzionale attribuita al medesimo.
Poiché le due ordinanze sollevano una identica questione, può
disporsi la riunione dei giudizi affinché siano decisi con un'unica
sentenza.
2. - La questione non è fondata nei sensi appresso indicati.
3. - L'art. 56 della legge n. 184 del 1983 disciplina le forme
dell'adozione in casi particolari, stabilendo all'ultimo comma che si
applicano gli artt. 313 e 314 del codice civile, ferma restando la
competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i
minorenni della corte di appello. Le citate norme di rinvio
dispongono, a loro volta, in ordine alle forme dell'adozione di
persone maggiori di età: in particolare, il secondo comma dell'art.
313 prevede la possibilità di impugnare il decreto del tribunale che
decide di far luogo o non far luogo alla adozione di maggiorenne,
attribuendo il relativo potere all'adottante, al pubblico ministero e
all'adottando.
Poiché nella regolamentazione dell'impugnazione mediante mero
rinvio al codice civile l'art. 56 della legge n. 184 del 1983 si
limita a precisare che rimane ferma la competenza del giudice
specializzato, occorre verificare se nel silenzio della legge la
norma di rinvio trovi applicazione letterale ovvero se vi sia spazio
per una diversa interpretazione che consenta di superare i
prospettati dubbi di legittimità costituzionale dell'impugnato art.
56, derivanti appunto dalla omessa menzione dei genitori
dell'adottando tra i soggetti legittimati al reclamo.
4. - Anteriormente alla emanazione della legge n. 184 del 1983,
l'art. 313 del codice civile disciplinava le forme del provvedimento
del tribunale relativo all'adozione tradizionale; tale istituto fu in
parte modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, recante
"Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile
"Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo
"Dell'adozione speciale" " che ne lasciò tuttavia inalterata la
natura e le caratteristiche, affiancando ad esso l'adozione speciale
di minori; l'adozione tradizionale, denominata comunemente ordinaria,
manteneva integri i diritti e i doveri dell'adottato nei confronti
della sua famiglia d'origine, poteva pronunciarsi a favore sia di
minori che di maggiorenni, era fondata sul consenso dell'adottante e
dell'adottando e richiedeva l'assenso dei genitori dell'adottando e
del coniuge dell'adottante e dell'adottando. L'adozione speciale
presupponeva invece la situazione di abbandono dei minori e la
dichiarazione dello stato di adottabilità: per effetto di essa
l'adottato acquistava lo stato di figlio legittimo degli adottanti,
con la conseguente cessazione dei rapporti dell'adottato verso la
famiglia d'origine.
L'adozione "ordinaria" era pronunciata dal tribunale ordinario con
decreto non motivato, contro il quale non era previsto alcun reclamo,
ancorché esso fosse comunque generalmente ammesso dalla
giurisprudenza, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., mentre
l'adozione speciale era dichiarata dal tribunale per i minorenni,
attraverso una complessa procedura, che prevedeva la possibilità di
proporre opposizioni e reclami.
La legge n. 184 del 1983 ha abrogato le disposizioni sull'adozione
speciale, introducendo una nuova disciplina dell'adozione dei minori,
ed ha trasformato l'adozione ordinaria in adozione di maggiorenni, la
quale continua ad essere regolamentata dalle norme del codice civile,
come modificate dalla stessa legge n. 184; tra tali modifiche, vi è
appunto la previsione del potere di impugnazione di cui al secondo
comma dell'art. 313, relativa alla disciplina dell'adozione di
maggiorenni.
5. - Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di legittimazione
dei genitori dell'adottando all'impugnazione dei provvedimenti
emanati nel procedimento di adozione in casi particolari denotano
l'insussistenza di una interpretazione univoca della norma. Mentre i
giudici di merito per lo più ammettono il reclamo, la Corte di
cassazione ha invece offerto interpretazioni diverse della norma in
esame: con alcune pronunce negando ai genitori dell'adottando la
legittimazione al reclamo, sulla base di una interpretazione
letterale del testo della norma, la cui chiarezza ed
inequivocabilità non consentirebbe di ricercare se la volontà del
legislatore sia stata eventualmente diversa da quella manifestamente
resa; con altre decisioni per contro affermando che entrambi i
genitori del minore sono legittimati al reclamo nella qualità di
rappresentanti del minore.
Ad avviso di questa Corte, una lettura adeguatrice della norma in
esame impone di includere i genitori del minore tra i soggetti
legittimati all'impugnazione e di pervenire quindi ad una
interpretazione conforme a Costituzione.
Negare la loro legittimazione a proporre reclamo contrasterebbe con
la tutela costituzionale del diritto di azione, spettante a soggetti
che in quanto esercenti la potestà genitoriale non possono non
essere contraddittori necessari nel procedimento di adozione in casi
particolari.
A tal fine è opportuno sottolineare che l'art. 313 cod. civ.,
benché modificato proprio dalla legge n. 184 del 1983, è comunque
una norma dettata espressamente per l'adozione di maggiorenni ed è
quindi destinata ad operare in relazione ad un procedimento nel quale
l'adottando ha piena capacità processuale, in quanto dispone del
libero esercizio dei diritti che si fanno valere nel detto giudizio;
la mancata indicazione dei genitori dell'adottando tra i soggetti
legittimati all'impugnazione si spiega quindi agevolmente proprio in
base alla considerazione che l'adozione disciplinata dal codice
civile riguarda esclusivamente soggetti maggiori di età, ai quali
pertanto è riconosciuto un autonomo potere di impugnazione. La
diversa natura dell'adozione in casi particolari determina invece la
necessità di adattare la previsione stessa alle caratteristiche di
tale procedimento; questo infatti concerne i minori, i quali, essendo
privi della capacità di agire, non possono stare in giudizio se non
rappresentati dai genitori che esercitano la potestà ovvero dal
tutore.
È allora evidente che se nell'adozione di maggiorenni la
legittimazione al reclamo spetta all'adottando, in quanto provvisto
di piena e autonoma capacità processuale, nell'adozione in casi
particolari il soggetto legittimato al reclamo deve intendersi non
già l'adottando, perché minore, bensì chi eserciti la potestà
genitoriale.
Né appare utile al riguardo la distinzione tra l'esercizio
dell'azione iure proprio e quella in nomine minoris. Il fondamento
della rappresentanza legale risiede nella assoluta incapacità del
minore di esercitare i propri diritti, sì che la cura degli
interessi di quest'ultimo è completamente affidata ai genitori,
ovvero al tutore; essi tuttavia non si limitano ad esprimere e
rappresentare la volontà di un soggetto incapace, bensì esercitano
la potestà genitoriale in base ad una propria valutazione circa
l'utilità e la convenienza per il minore dell'atto o del negozio da
compiere. Mentre nella rappresentanza volontaria il rappresentato
conferisce a un terzo il potere di spendere il proprio nome,
delimitandone le facoltà, in quella legale è invece il legislatore
a conferire tale potere-dovere, senza alcuna limitazione che non sia
il perseguimento dell'interesse stesso del minore.
Occorre ora considerare che l'art. 57, numero 2), della legge in
oggetto impone espressamente al tribunale di verificare "se
l'adozione realizza il preminente interesse del minore" ed è
opportuno sottolineare che tale finalità può raggiungersi solo
attraverso un procedimento che sia esente da vizi sia di merito che
di natura formale o processuale; pertanto, il genitore che proponga
reclamo può dedurre qualunque motivo a sostegno dell'impugnazione,
dal momento che ogni vizio del procedimento può costituire un
ostacolo alla realizzazione dell'interesse del minore, nell'ambito
del quale interesse deve comprendersi anzitutto quello diretto ad
ottenere che la pronuncia sia emanata a seguito di un corretto
svolgimento del giudizio. L'impugnazione con la quale si lamenti
l'ingiustizia sostanziale del provvedimento e quella con la quale si
deduca un error in procedendo non possono mai dirsi estranee
all'interesse del minore.
Per quanto sin qui affermato deve concludersi che nel procedimento
di adozione in casi particolari la legittimazione all'impugnazione
spetta ai genitori dell'adottando, purché non decaduti
dall'esercizio della potestà, per far valere qualunque vizio del
procedimento che possa essere ostativo alla concreta ed effettiva
realizzazione dell'interesse del minore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione all'art.
313 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30
della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i
minorenni, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte