Art. 314/10 c.c.Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità

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[1]((Quando dalle indagini effettuate risulta che e' in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternita' o della maternita', il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalita' previste dall'articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali e' stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del minore, puo' ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilita' per il tempo necessario.

[2]Analoga sospensione puo' essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile)).

Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-10 · fonte su Normattiva