Art. 314/9 c.c. — Convocazione dei genitori e parenti irreperibili
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983 · versione 71 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983 · versione 71 su Normattiva
2 versioni dal 1967
Collegamenti
Art. 293
Divieto d'adozione di figli .... I figli ... non possono essere adottati dai loro genitori. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.…
Art. 13
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del…
Art. 314/18
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184…
Art. 577 — Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi…
Art. 314/4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184…
Art. 15
A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: a) i genitori ed i parenti…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-9 · fonte su Normattiva