Art. 314/11 c.c.
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[1]((A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 314/4, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
- 1)i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;
- 2)l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilita' di ovviarvi;
- 3)le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 314/8 sono rimaste inadempiute.
[2]La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonche' il rappresentante dell'istituto presso cui il minore e' ricoverato o la persona cui egli e' affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.
[3]Il decreto e' notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva