Art. 314/15 c.c.
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[1]((La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilita' e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
[2]La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva