Art. 314/18 c.c. — Revoca dello stato di adottabilita'
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[1]((Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca, nell'interesse del minore, quando e' stato pronunciato nelle forme di cui all'articolo 314/7.
[2]Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo, la revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
[3]Il provvedimento di revoca e' dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
[4]Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilita' puo' essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalita' stabilite dall'articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.
[5]La dichiarazione di revoca e' trascritta sul registro di cui all'articolo 314/15)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva