Art. 314/2 c.c.Requisiti degli adottanti

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[1]((L'adozione speciale e' permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

[2]L'eta' degli adottanti deve superare di almeno venti o di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando)).

Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-2 · fonte su Normattiva