Art. 314/26 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. CIV., ART. 314/26 - ADOZIONE SPECIALE - CESSAZIONE DEI RAPPORTI DELL'ADOTTATO VERSO LA FAMIGLIA DI ORIGINE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Dovendosi il giudice pronunziare, in grado di appello, in ordine alla dichiarazione dello "stato di adottabilita'" nei confronti di minori i cui genitori avevano manifestato la loro opposizione, e' da escludersi la pregiudizialita' della decisione della questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 314/26 Cod. civ., nella parte in cui prevede che con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, e riguarda, quindi, gli effetti dell'adozione una volta superata la fase preliminare dell'adottabilita'. Correlativamente, la questione stessa deve essere dichiarata non rilevante.
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITA' - COD. CIV., ART. 314/4 (INTRODOTTO CON LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431) - VALUTAZIONE DELLO STATO DI ABBANDONO COMUNQUE IMPUTABILE ALLA VOLONTA' DEGLI OBBLIGATI ALL'ASSISTENZA - DIVERSITA' DALL'ABBANDONO PER FORZA MAGGIORE - PARZIALE DIFFERENZA DI TRATTAMENTO - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La cessazione dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine disposta dall'art. 314/26 Cod. civ. (introdotto con la legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale dei minori di anni otto) costituisce elemento essenziale nella valutazione dello stato di abbandono del minore ai fini della disciplina dell'istituto, nel senso che non puo' venire in considerazione soltanto la di lui necessita' di assistenza ma deve tenersi anche conto dell'esigenza di conservare, fino al limite, i legami naturali con la famiglia di origine. Ne consegue che, mentre, in ogni caso, lo stato di abbandono per forza maggiore, come tale non riferibile al volontario comportamento omissivo della famiglia di origine, non puo' ritenersi omogeneo con quello derivante invece dalla volonta' degli obbligati, razionalmente l'art. 314/4 Cod. civ., ai fini della salvaguardia dei suddetti legami naturali, identifica negli eventuali motivi di forza maggiore l'elemento determinante per escludere, con l'adottabilita', il previsto distacco definitivo del minore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 314/4 cod. civ. sollevata per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-26 · fonte su Normattiva
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.