Sentenza n. 76/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1974 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/4, primo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre
1971 dal tribunale per i minorenni di Messina nel procedimento per la
dichiarazione dello stato di adottabilità della minore Arcidiacono
Marisa, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il tribunale per i minorenni di Messina, nel procedimento per la
dichiarazione dello stato di adottabilità della minore Arcidiacono
Marisa, dato atto che la madre di costei, unica sua parente, era
fisicamente e psichicamente minorata in modo grave e non in grado
quindi di provvedere all'assistenza della figlia, con ordinanza del 13
novembre 1971, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 314/4 del codice civile (inserito nel detto codice con l'art.
4 della legge 5 giugno 1967, n. 431), nella parte in cui esclude la
dichiarazione dello stato di adottabilità quando lo stato di abbandono
del minore sia dovuto a forza maggiore.
Secondo il tribunale la norma predetta, la quale testualmente
stabilisce che "sono dichiarati in stato di adottabilità... i minori
di età inferiore agli otto anni privi di assistenza materiale e morale
da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi purché la
mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore", escluderebbe
tassativamente nella specie la dichiarazione di adottabilità,
trattandosi di una ipotesi in cui ovviamente lo stato di abbandono
dipende da forza maggiore. La situazione del minore abbandonato per
malattia certamente o probabilmente insanabile, tuttavia, in nulla
differirebbe, per quanto riguarda le conseguenze sulla di lui sfera
affettiva e psichica, da quella del minore abbandonato volontariamente
o colposamente e tratterebbesi, pertanto, di situazioni analoghe o
identiche, le quali, come tali, non potrebbero essere disciplinate in
modo antitetico, senza incorrere nella violazione del principio di
eguaglianza che, invece, impone che a situazioni diverse debba
applicarsi una disciplina diversa, onde evitare che si creino
ingiustificate ed irrazionali sperequazioni. E ciò tanto più che, se
pure nella ratio legis deve ritenersi presente anche l'esigenza di
tutelare i diritti della famiglia di origine, oltre che l'interesse del
minore, sarebbe evidente che, nel contrasto fra i due elementi, debba
prevalere quest'ultimo.
Inoltre la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 30 Cost.
secondo cui "nel caso di incapacità dei genitori la legge provvede che
siano assolti i loro compiti" senza alcuna discriminazione fra il caso
in cui l'incapacità sia dovuta a forza maggiore e quello in cui
dipenda da volontarietà o colpa.
Avanti alla Corte Costituzionale si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente
le proprie deduzioni.
L'Avvocatura afferma che l'adozione speciale di cui alla legge n.
431 del 1967, comportando il venir meno di ogni rapporto con la
famiglia di origine, ha natura implicitamente sanzionatoria nei
confronti dei genitori naturali che, non avendo adempiuto all'obbligo
loro imposto dall'art. 30 Cost. di mantenere, istruire ed educare i
figli, decadono dal corrispondente diritto. L'esclusione quindi della
adottabilità nel caso previsto dalla norma impugnata, cioè nel caso
di mancanza di qualsiasi responsabilità dei genitori naturali, sarebbe
ampiamente giustificata e non potrebbe parlarsi di violazione del
principio di eguaglianza, essendo oltretutto diversa obiettivamente la
situazione del minore abbandonato per volontà o per colpa da quella
del minore abbandonato per forza maggiore, dato che in questa seconda
ipotesi non potrebbe ritenersi estinto un vincolo quanto meno affettivo
con la famiglia di origine.
Neppure sussisterebbe il denunziato contrasto con l'art. 30 Cost.,
in quanto l'adozione speciale non costituisce l'unico strumento per
ovviare alla mancata osservanza dei doveri dei genitori verso i figli,
ben potendo giovare altri istituti, come l'adozione ordinaria,
l'affiliazione o l'assistenza pubblica all'infanzia, e l'esclusione di
alcune categorie di minori dall'adozione speciale non comporterebbe,
quindi, la violazione della detta norma costituzionale. Considerato in diritto :
1. - La censura di illegittimità dell'art. 314/4 del codice civile
in esame, essenzialmente si fonda sull'affermazione che la situazione
di bisogno del minore abbandonato per comportamento comunque imputabile
a coloro che sarebbero tenuti a prestargli assistenza non si
differenzierebbe, nella sostanza, da quella del minore abbandonato
invece per causa di forza maggiore, e sulla affermazione conseguenziale
che l'esclusione, in quest'ultima ipotesi, della applicabilità
dell'istituto della adozione speciale, concreterebbe una
discriminazione ingiustificata a danno di una categoria di minori
abbandonati, priva, anche essa, di quell'assistenza materiale e morale
che l'istituto in parola tenderebbe invece a garantire in ogni caso.
2. - Deve, peraltro, anzitutto osservarsi che la situazione del
minore abbandonato, in relazione alla applicazione dell'istituto della
adozione speciale, non può essere considerata indipendentemente da
quello che è lo stato dei suoi rapporti con la famiglia di origine,
dato che la legge 5 giugno 1967, n. 431, introduttiva dell'istituto
dell'adozione speciale, se è certamente informata all'esigenza di
sovvenire alle necessità dei minori abbandonati, ha altresì
stabilito, proprio a garanzia della continuità del vincolo istituendo
con la famiglia di adozione, una sostanziale cautela prima di
sostituire definitivamente al nucleo familiare di origine,
inefficiente, quello della famiglia adottiva. Dispone infatti l'art.
314/26 cod. civ. (inserito con la citata legge n. 431 del 1967): "con
la adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia
di origine, salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondati sul
rapporto di parentela". La presenza di questa grave conseguenza entra
indubbiamente quale elemento essenziale nella valutazione della
situazione del minore, ai fini della disciplina dell'adozione speciale,
nel senso che non può, ovviamente, venire in considerazione soltanto
la di lui necessità di assistenza, ma deve tenersi anche conto
dell'esigenza, di evidente contenuto umano e sociale, di conservare
sino al limite i legami naturali con la famiglia di origine.
Non risponde pertanto ad una necessità costante che, nel
conflitto, gli interessi del minore debbano prevalere in modo
assorbente su quelli della famiglia di origine.
Elemento determinante, ai fini della prevalenza fra l'esigenza di
intervenire a favore del minore da una parte, e quella di salvaguardare
i diritti della predetta famiglia, dall'altra, è stato razionalmente
identificato, dal legislatore, nella esistenza di constatati motivi di
forza maggiore alla base del comportamento omissivo. Motivi di tal
natura, invero, che escludono la riferibilità dell'abbandono alla
volontà degli obbligati, conferirebbero al previsto distacco
definitivo, secondo la valutazione politico - sociale del legislatore,
il carattere di un rigorismo eccessivo e, come tale, da respingere.
Tale orientamento, del resto, trova puntuale riscontro nella
disciplina penalistica dell'abbandono di persone minori degli anni
quattordici o comunque incapaci di provvedere a sé stessi, che
costituisce il reato punito dall'art. 591 c.p., nel caso in cui il
comportamento omissivo consegua a dolo, qualificando quindi
definitivamente l'animo dell'autore, mentre non è punibile, appunto,
nel caso di forza maggiore, a norma dell'art. 45 c.p., cioè quando
l'omissione è di solito contingente e legata alla durata della forza
maggiore. Tutto quanto premesso conduce sia a negare che, come si
afferma nell'ordinanza di rinvio, possano considerarsi
indiscriminatamente la situazione del minore abbandonato per forza
maggiore e gli altri casi di abbandono volontario, e quindi ad
escludere la pretesa omogeneità delle rispettive situazioni di cui
invece si censura erroneamente la differente disciplina, sia ad
affermare che questa differenziazione di situazioni ben possa essere
sorretta da appagante motivazione, che garantisca la sussistenza o meno
delle condizioni di ammissibilità o meno dell'istituto nei singoli
casi. Questa posizione garantistica è affidata alla sagacia del
giudice, ed agli strumenti indicati dalla legge per decidere cognita
causa sulla sussistenza concreta delle predette condizioni desumibili
direttamente o indirettamente anche dalle circostanze probatorie
elencate nell'art. 314/11. Tanto che per dar modo di esprimere un
ponderato giudizio, la legge prevede il ricorso a sospensioni di
procedimento ed a proroghe di termini (art. 314/10).
3. - Parimenti non fondata è la questione sollevata in relazione
al preteso contrasto della norma impugnata con l'art. 30, comma
secondo, Cost., secondo cui nei casi di incapacità dei genitori, la
legge provvede a che siano assolti i loro compiti. Ed invero, come
questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 158 del 1971, "la
norma invocata non impone una disciplina unica ed unitaria in ordine ai
doveri dei genitori verso i figli ed in ordine al caso della mancata
osservanza degli stessi. È ben possibile, infatti, che sia pure
rivolti a finalità concorrenti o comuni, coesistano istituti distinti,
quali l'affidamento e l'affiliazione, le due forme di adozione e le
norme circa l'assistenza pubblica alla infanzia abbandonata, ecc. e che
la complessiva disciplina sia variamente articolata; e che nel campo
specifico della adozione speciale, questa sia consentita alle
condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che
il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale".
Questi motivi addotti nella precitata sentenza per escludere, in
materia, che sussista violazione dell'art. 30, comma secondo, Cost.
valgono anche per escluderla nel caso qui in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 314/4 del codice civile sollevata, con l'ordinanza in
epigrafe del tribunale per i minorenni di Messina, in riferimento agli
artt. 3 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte