Art. 314/27 c.c. — Revocatoria dell'adozione speciale
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[1]((Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale puo' essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo 395 del Codice di procedura civile.
[2]L'istanza di revocazione puo' essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell'istanza di revocazione.
[3]Sull'istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l'adottato.
[4]Il relativo provvedimento e' iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 314/15 e annotato a margine dell'atto di nascita)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva