Art. 170 c.c.i.i. — Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Quando alla domanda di accesso ((a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,)) segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.
Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva