Art. 314/28 c.c.Certificati anagrafici

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((Salvi i casi in cui per legge e' richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con, la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternita' o alla maternita' del minore e dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314/25)).

Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-28 · fonte su Normattiva