Art. 314/28 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - OMESSA CITAZIONE DELLA PERSONA OFFESA - SEGRETEZZA SULLE GENERALITA' DEL MINORE ADOTTATO E DEI SUOI GENITORI ADOTTIVI - NULLITA' DEL DECRETO - INDEDUCIBILITA' DELLA VIOLAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - C.P.P. ART. 408 C.C. ART. 314/28 - COST. ARTT. 2, 30, 32
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 408 c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 314/28 c.c., nella parte in cui prevede la nullita' del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione della persona offesa dal reato, anche quando le generalita' del minore adottato, soggetto passivo del reato, e quelle dei suoi genitori adottivi dovrebbero essere mantenute segrete a norma del c.c., stante che, non essendo tale nullita' eccepibile dall'imputato, il giudice "a quo" non avrebbe potuto applicare la norma, denunciata per contrasto con gli artt. 2, 30, 32 Cost..
Riguarda ancheart. 408 r.d. 1399/1930
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-28 · fonte su Normattiva