Art. 314/8 c.c. — Procedura per lo stato di adottabilita' di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti
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[1]((Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti indicati nell'articolo precedente e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
[2]Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
[3]In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare competente.
[4]Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto e' notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.
[5]Il presidente o il giudice da lui delegato puo', altresi', chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione perla corresponsione degli alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 314/6)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva