Art. 317-bis c.c.
Rapporti con gli ascendenti
[1]Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
[2]L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva