Art. 326 c.c. — Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti
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[1]L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno o d'ipoteca, ne' di esecuzione da parte dei creditori.
[2]L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori del padre non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva