Art. 334 c.c.Rimozione dall'amministrazione

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[1]Se il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui il genitore deve attenersi nell'amministrazione o puo' rimuoverlo dall'amministrazione stessa e privarlo anche, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

[2]Disposta la rimozione, l'amministrazione e' affidata all'altro genitore e, se questi manca o non puo' esercitarla, a un curatore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art334 · fonte su Normattiva