Art. 338 c.c. — Condizioni imposte alla madre superstite
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((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) 40
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 maggio 1975, n. 151
40La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 235, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni".
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014 · versione 52 su Normattiva