Art. 60
[1]Genitori separati, madre vedova passate a nuove nozze
[2]Alla madre vedova e' equiparata quella che, alla data del decesso del tiglio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. 18 Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare. 18 In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze Ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente. In tal caso si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
18La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 24 settembre 2015, n. 191 (in G.U. 1ª s.s. 30/9/2015, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di.pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell'art. 70 dello stesso decreto".
Testo vigente dal 1 ottobre 2015, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva