Art. 338 c.c.
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[1]Il padre puo' per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.
[2]La madre, che non voglia accettare le condizioni, puo' domandare di essere dispensata dall'osservanza di esse; e il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero e, se possibile, i parenti sino al terzo grado.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva