Art. 342 c.c. — Nuove nozze del genitore non ariano
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Il genitore di razza non ariana, che abbia figli considerati di razza ariana, se passa a nuove nozze con persona di razza pure non ariana, perde la patria potesta' sui figli stessi, e la tutela dei medesimi e' affidata di preferenza ad uno degli avi di razza ariana.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 9 febbraio 1944 · versione 0 su Normattiva