Art. 348 c.c. — Scelta del tutore
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[1]Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potesta'. La designazione puo' essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
[2]Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
[3]Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'eta' di anni sedici.
[4]In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto e' prescritto nell'art. 147.
[5]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 20 GENNAIO 1944, N. 25, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178)).
Testo vigente dal 9 febbraio 1944 al 10 novembre 1944 · versione 1 su Normattiva