Sentenza n. 31/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1974 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
348, 350, n. 5, 2382 del codice civile e 2221 del codice civile, 1
(nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 15, 16, 18, 48,
49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3
della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre
1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n.
2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 gennaio 1972 dal tribunale di Vibo
Valentia nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di
Masciari Francesco, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo
1972;
2) ordinanza emessa l'11 agosto 1973 dal tribunale di Vibo Valentia
nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di Profiti
Giuseppe, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso della procedura relativa alla dichiarazione di
fallimento di Francesco Masciari, il tribunale di Vibo Valentia, con
ordinanza emessa il 10 gennaio 1972, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale delle norme che ricollegano alla sentenza
dichiarativa di fallimento conseguenze sanzionatorie rispetto alla
libertà ed alla capacità del fallito nonché conseguenze penali a
carico del medesimo ed in definitiva della procedura e della
dichiarazione di fallimento nella sua interezza, sul rilievo per cui i
vari effetti, traendo titolo dalla sentenza che per sua natura è
diretta a diventare giudicato, non sono scindibili. Ha così ritenuto
non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità del
combinato disposto degli artt. 2221 del codice civile, 1 (nella parte
relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 48, 49, 50, 186, 193,
215 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 348, 350, n. 5, 2382 del codice
civile; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile
1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della
legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913,
n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della
legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio
1962, n. 57; in relazione agli artt. 3, 15, 16, 24, 27 e 48 della
Costituzione, ed ha pertanto sospeso la procedura in questione e
rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
In particolare ha osservato che dal fallimento derivano una serie
di conseguenze di carattere sanzionatorio, che investono direttamente
la persona del fallito e che non avrebbero legame con la natura e la
finalità della procedura esecutiva sui beni del fallito. Fra le più
importanti ha segnalato: la privazione del diritto alla libertà ed
alla segretezza della corrispondenza; della libertà di circolazione e
di soggiorno; del diritto al voto; ed ancora: a) la incapacità agli
uffici tutelari; b) l'incapacità di assumere cariche di amministratore
o liquidatore di società; c) l'incapacità all'ufficio di giudice
conciliatore o di giudice popolare di Corte di assise; d) la
incapacità alle funzioni di ufficiale esattoriale; e) la perdita del
diritto di elettorato attivo e passivo per la durata della procedura,
ma non oltre i cinque anni dall'inizio; f) la incapacità ad aprire ed
a gestire farmacie; g) la incapacità ad essere iscritto negli albi
professionali: degli avvocati e procuratori legali, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali; h) l'esclusione
dalla gestione di magazzini di vendita di generi di monopolio; i) la
cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori.
Si verificherebbe in tal modo una sovrapposizione di effetti
personali agli effetti patrimoniali, e la stessa persona rimarrebbe
espropriata di alcuni diritti fondamentali.
Pertanto la questione sollevata risulterebbe non manifestamente
infondata mentre la sua rilevanza sarebbe evidente, poiché essa
investe direttamente l'istituto di cui viene chiesta l'applicazione.
Le conseguenze personali sono ricollegate direttamente alla
situazione patrimoniale di insolvenza, prescindendo da ogni elemento di
dolo o di colpa; sicché dalla sentenza dichiarativa di fallimento, che
accerta tale situazione obiettiva, discendono in maniera diretta, sia
gli effetti di carattere esecutivo sia quelli di carattere
sanzionatorio, tra cui alcuni di natura penale (rientranti tra le
previsioni degli artt. 28,30 e 35 del codice penale).
Il fallimento viene a configurarsi così come un illecito, anche
penale, basato tuttavia non sulla volontarietà dell'azione ma su una
situazione di fatto.
Sarebbe questo un ulteriore aspetto della incostituzionalità del
fallimento, come disciplinato dalla legge fallimentare e dalla
procedura fallimentare, che importa l'applicazione di sanzioni anche
penali senza il relativo processo e senza indagine sul dolo e sulla
colpa (art. 27 della Costituzione).
Anche il rilievo sulla disparità di trattamento tra il regime
dell'insolvenza comune ed il regime dell'insolvenza di una impresa - ed
il diverso trattamento tra i vari tipi di imprenditore - non pare
manifestamente infondato soprattutto per la gravità delle conseguenze
di carattere personale che da tale diverso regime si fanno discendere.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale.
2. - Analoga questione concernente gli artt. 15, 16, 18, 48, 49,
50, 186, 193, 215, 216, 217 della legge fallimentare, in riferimento
agli artt. 3, 15, 16, 21, 27 e 48 della Costituzione, è stata
sollevata dallo stesso tribunale di Vibo Valentia con ordinanza emessa
l'11 agosto 1973 nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di
Giuseppe Profiti.
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo ha osservato che essa non
potrebbe essere discussa senza ricorrere alla tesi secondo cui tali
aspetti (vale a dire quelli concernenti le conseguenze della sentenza
dichiarativa di fallimento), sarebbero relativi alla procedura
successiva e, quindi, non strettamente connessi con le norme che
consentono la dichiarazione di fallimento.
Sarebbe vero invece che tali effetti sono contestuali,
inscindibili, automatici e legati alla sentenza dichiarativa di
fallimento, di guisa che la decisione delle questioni relative si
presenterebbe, così come quelle concernenti il significato giuridico
della insolvenza, la imputabilità del dissesto, la forma e i contenuti
della sentenza, come pregiudiziale necessaria, con carattere di
strumentalità, rispetto al giudizio concernente, come obietto
immediato, l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura
concorsuale.
In ordine alla non manifesta infondatezza, secondo il tribunale
innegabili vizi di illegittimità costituzionale inquinano larga parte
delle norme concernenti le procedure concorsuali in genere ed il
fallimento in specie, tanto da postulare, senza ulteriori indugi, una
revisione totale o parziale degli istituti. E ciò non solo per quanto
riguarda l'ambito concettuale e l'area giuridica in cui inquadrare
ontologicamente il così detto stato di insolvenza e la sua
"imputabilità", quanto, soprattutto, gli effetti che derivano dal
fallimento come chiara espressione di una "morte civile" che, alla luce
dei principi di eguaglianza, di equità, di libertà e di civiltà
sociale e giuridica sanciti dalla Costituzione repubblicana, non
potrebbe più trovare posto nel nostro sistema.
I più allarmanti ed oscurantistici profili di incostituzionalità
sarebbero quelli concernenti gli effetti, il più delle volte
automatici ed irrefutabili, che conseguono alla dichiarazione di
fallimento e che comportano, per la persona del fallito, una imponente
limitazione della capacità giuridica e della capacità di agire, una
capitis deminutio, che contrasterebbe nettamente con i fondamentali
principi di libertà civile, economico - sociale, politica garantiti
dalla prima parte della Costituzione repubblicana, rispettivamente ai
titoli I, II e IV:
1) del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza
(art. 48 L.F.) sancito dall'art. 15 della Costituzione;
2) della libertà di circolazione e di soggiorno (art. 49 L.F.),
garantito a tutti i cives dall'art. 16 della Costituzione;
3) del diritto al voto ed all'elettorato passivo (consacrato
dall'art. 48 della Carta costituzionale), in conseguenza della
iscrizione nel pubblico registro dei falliti, che è già di per sé un
libello infamante;
4) del diritto all'esercizio di numerose attività professionali,
sempre in conseguenza dell'iscrizione nell'anzidetto registro;
il fallito, altresì,
5) in violazione dell'art. 27 della Costituzione, è soggetto a
responsabilità penale per fatti che, senza la dichiarazione di
fallimento, non costituirebbero reato o sarebbero configurati come
fattispecie minori (v. artt. 216 e segg. L.F.) e che appaiono,
comunque, "contrabbandati" per illeciti penali a prescindere da ogni
indagine sull'esistenza del dolo o della colpa;
6) in violazione dell'art. 21 della Costituzione, è privato della
capacità di agire nelle situazioni disciplinate dagli articoli 13, 31
e 35 della legge fallimentare che condizionano l'esercizio di diritti
essenziali all'intervento del giudice delegato.
L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi vanno riuniti e decisi con una unica sentenza in
quanto sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.
2. - La Corte con le sentenze n. 20 del 1962, n. 24 del 1969, n. 43
del 1970, n. 57 del 1970, n. 94 del 1970, ha dichiarato infondate varie
delle questioni di legittimità costituzionale proposte dal giudice a
quo. Comunque, nella presente specie va preliminarmente esaminata la
rilevanza nei due giudizi in corso avanti il tribunale di Vibo Valentia
di tutte le questioni di legittimità costituzionale da questo
sollevate.
Nell'ordinanza di rinvio n. 369 del 1973 la questione della
rilevanza è specificatamente affrontata. Partendo dalla constatazione
che le limitazioni della capacità giuridica e della capacità di agire
del fallito sono effetti contestuali e inscindibili della sentenza
dichiarativa di fallimento, il tribunale afferma che la decisione delle
questioni sollevate si presenta "così come quella concernente il
significato giuridico dell'insolvenza, la imputabilità del dissesto,
la forma e il contenuto della sentenza, come pregiudiziale necessaria,
con carattere di strumentalità, rispetto al giudizio concernente, come
obbiettivo immediato l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla
procedura concursuale". Pertanto, sempre secondo il tribunale, le
questioni proposte dovrebbero considerarsi rilevanti in senso tecnico
in quanto investono direttamente l'istituto di cui si chiede
l'applicazione.
3. - La motivazione del giudice a quo in ordine alla rilevanza
rispetto ai giudizi in corso delle questioni di legittimità
costituzionale da lui sollevate non può essere accolta. La natura e la
struttura del giudizio fallimentare postulano invece la conclusione
opposta e portano necessariamente a ritenere inammissibile per assoluto
difetto di rilevanza le questioni medesime.
Una pronuncia di questa Corte in merito alla legittimità
costituzionale delle norme denunziate non avrebbe infatti alcuna
influenza sulle decisioni che il tribunale di Vibo Valentia deve
emettere sulle controversie sottoposte alla sua cognizione, aventi come
oggetto la declaratoria di fallimento. Manca del tutto nella specie,
rispetto alla definizione del giudizio di merito, il carattere di
necessaria pregiudizialità richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, delle questioni di costituzionalità proposte.
Le limitazioni della capacità del fallito sono infatti una
conseguenza della sentenza dichiarativa di fallimento, ma non incidono
né possono in alcun modo incidere sulla decisione di cui il giudice a
quo è investito, il cui oggetto è precisamente la dichiarazione di
fallimento costituente la premessa e la base necessaria perché si
verifichino le situazioni giuridiche denunziate come costituzionalmente
illegittime.
Analoga questione di rilevanza di eccezioni di legittimità
costituzionale concernenti limitazioni alla capacità personale di un
individuo, conseguenziali a decisione giudiziaria non ancora
pronunziata è stata esaminata dalla Corte con sentenza n. 171 del 1973
e le considerazioni ivi svolte valgono anche per la specie in esame.
Devesi pertanto dichiarare l'inammissibilità per assoluto difetto
di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate
dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 348, 350, n. 5,
2382 del codice civile e 2221 del codice civile, 1 (nella parte
relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 18, 48, 49, 50, 186,
193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della
legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n.
1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della
legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sollevate dal
tribunale di Vibo Valentia con le ordinanze in epigrafe in riferimento
agli articoli 3, 15, 16, 21, 24, 27, 48 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte