Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1974 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

348, 350, n. 5, 2382 del codice civile e 2221 del codice civile, 1

(nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 15, 16, 18, 48,

49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3

della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre

1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n.

2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22

dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 gennaio 1972 dal tribunale di Vibo

Valentia nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di

Masciari Francesco, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo

1972;

2) ordinanza emessa l'11 agosto 1973 dal tribunale di Vibo Valentia

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di Profiti

Giuseppe, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso della procedura relativa alla dichiarazione di

fallimento di Francesco Masciari, il tribunale di Vibo Valentia, con

ordinanza emessa il 10 gennaio 1972, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale delle norme che ricollegano alla sentenza

dichiarativa di fallimento conseguenze sanzionatorie rispetto alla

libertà ed alla capacità del fallito nonché conseguenze penali a

carico del medesimo ed in definitiva della procedura e della

dichiarazione di fallimento nella sua interezza, sul rilievo per cui i

vari effetti, traendo titolo dalla sentenza che per sua natura è

diretta a diventare giudicato, non sono scindibili. Ha così ritenuto

non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità del

combinato disposto degli artt. 2221 del codice civile, 1 (nella parte

relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 48, 49, 50, 186, 193,

215 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 348, 350, n. 5, 2382 del codice

civile; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile

1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della

legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913,

n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della

legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio

1962, n. 57; in relazione agli artt. 3, 15, 16, 24, 27 e 48 della

Costituzione, ed ha pertanto sospeso la procedura in questione e

rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

In particolare ha osservato che dal fallimento derivano una serie

di conseguenze di carattere sanzionatorio, che investono direttamente

la persona del fallito e che non avrebbero legame con la natura e la

finalità della procedura esecutiva sui beni del fallito. Fra le più

importanti ha segnalato: la privazione del diritto alla libertà ed

alla segretezza della corrispondenza; della libertà di circolazione e

di soggiorno; del diritto al voto; ed ancora: a) la incapacità agli

uffici tutelari; b) l'incapacità di assumere cariche di amministratore

o liquidatore di società; c) l'incapacità all'ufficio di giudice

conciliatore o di giudice popolare di Corte di assise; d) la

incapacità alle funzioni di ufficiale esattoriale; e) la perdita del

diritto di elettorato attivo e passivo per la durata della procedura,

ma non oltre i cinque anni dall'inizio; f) la incapacità ad aprire ed

a gestire farmacie; g) la incapacità ad essere iscritto negli albi

professionali: degli avvocati e procuratori legali, dei dottori

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali; h) l'esclusione

dalla gestione di magazzini di vendita di generi di monopolio; i) la

cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori.

Si verificherebbe in tal modo una sovrapposizione di effetti

personali agli effetti patrimoniali, e la stessa persona rimarrebbe

espropriata di alcuni diritti fondamentali.

Pertanto la questione sollevata risulterebbe non manifestamente

infondata mentre la sua rilevanza sarebbe evidente, poiché essa

investe direttamente l'istituto di cui viene chiesta l'applicazione.

Le conseguenze personali sono ricollegate direttamente alla

situazione patrimoniale di insolvenza, prescindendo da ogni elemento di

dolo o di colpa; sicché dalla sentenza dichiarativa di fallimento, che

accerta tale situazione obiettiva, discendono in maniera diretta, sia

gli effetti di carattere esecutivo sia quelli di carattere

sanzionatorio, tra cui alcuni di natura penale (rientranti tra le

previsioni degli artt. 28,30 e 35 del codice penale).

Il fallimento viene a configurarsi così come un illecito, anche

penale, basato tuttavia non sulla volontarietà dell'azione ma su una

situazione di fatto.

Sarebbe questo un ulteriore aspetto della incostituzionalità del

fallimento, come disciplinato dalla legge fallimentare e dalla

procedura fallimentare, che importa l'applicazione di sanzioni anche

penali senza il relativo processo e senza indagine sul dolo e sulla

colpa (art. 27 della Costituzione).

Anche il rilievo sulla disparità di trattamento tra il regime

dell'insolvenza comune ed il regime dell'insolvenza di una impresa - ed

il diverso trattamento tra i vari tipi di imprenditore - non pare

manifestamente infondato soprattutto per la gravità delle conseguenze

di carattere personale che da tale diverso regime si fanno discendere.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale.

2. - Analoga questione concernente gli artt. 15, 16, 18, 48, 49,

50, 186, 193, 215, 216, 217 della legge fallimentare, in riferimento

agli artt. 3, 15, 16, 21, 27 e 48 della Costituzione, è stata

sollevata dallo stesso tribunale di Vibo Valentia con ordinanza emessa

l'11 agosto 1973 nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di

Giuseppe Profiti.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo ha osservato che essa non

potrebbe essere discussa senza ricorrere alla tesi secondo cui tali

aspetti (vale a dire quelli concernenti le conseguenze della sentenza

dichiarativa di fallimento), sarebbero relativi alla procedura

successiva e, quindi, non strettamente connessi con le norme che

consentono la dichiarazione di fallimento.

Sarebbe vero invece che tali effetti sono contestuali,

inscindibili, automatici e legati alla sentenza dichiarativa di

fallimento, di guisa che la decisione delle questioni relative si

presenterebbe, così come quelle concernenti il significato giuridico

della insolvenza, la imputabilità del dissesto, la forma e i contenuti

della sentenza, come pregiudiziale necessaria, con carattere di

strumentalità, rispetto al giudizio concernente, come obietto

immediato, l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura

concorsuale.

In ordine alla non manifesta infondatezza, secondo il tribunale

innegabili vizi di illegittimità costituzionale inquinano larga parte

delle norme concernenti le procedure concorsuali in genere ed il

fallimento in specie, tanto da postulare, senza ulteriori indugi, una

revisione totale o parziale degli istituti. E ciò non solo per quanto

riguarda l'ambito concettuale e l'area giuridica in cui inquadrare

ontologicamente il così detto stato di insolvenza e la sua

"imputabilità", quanto, soprattutto, gli effetti che derivano dal

fallimento come chiara espressione di una "morte civile" che, alla luce

dei principi di eguaglianza, di equità, di libertà e di civiltà

sociale e giuridica sanciti dalla Costituzione repubblicana, non

potrebbe più trovare posto nel nostro sistema.

I più allarmanti ed oscurantistici profili di incostituzionalità

sarebbero quelli concernenti gli effetti, il più delle volte

automatici ed irrefutabili, che conseguono alla dichiarazione di

fallimento e che comportano, per la persona del fallito, una imponente

limitazione della capacità giuridica e della capacità di agire, una

capitis deminutio, che contrasterebbe nettamente con i fondamentali

principi di libertà civile, economico - sociale, politica garantiti

dalla prima parte della Costituzione repubblicana, rispettivamente ai

titoli I, II e IV:

1) del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza

(art. 48 L.F.) sancito dall'art. 15 della Costituzione;

2) della libertà di circolazione e di soggiorno (art. 49 L.F.),

garantito a tutti i cives dall'art. 16 della Costituzione;

3) del diritto al voto ed all'elettorato passivo (consacrato

dall'art. 48 della Carta costituzionale), in conseguenza della

iscrizione nel pubblico registro dei falliti, che è già di per sé un

libello infamante;

4) del diritto all'esercizio di numerose attività professionali,

sempre in conseguenza dell'iscrizione nell'anzidetto registro;

il fallito, altresì,

5) in violazione dell'art. 27 della Costituzione, è soggetto a

responsabilità penale per fatti che, senza la dichiarazione di

fallimento, non costituirebbero reato o sarebbero configurati come

fattispecie minori (v. artt. 216 e segg. L.F.) e che appaiono,

comunque, "contrabbandati" per illeciti penali a prescindere da ogni

indagine sull'esistenza del dolo o della colpa;

6) in violazione dell'art. 21 della Costituzione, è privato della

capacità di agire nelle situazioni disciplinate dagli articoli 13, 31

e 35 della legge fallimentare che condizionano l'esercizio di diritti

essenziali all'intervento del giudice delegato.

L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi vanno riuniti e decisi con una unica sentenza in

quanto sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.

2. - La Corte con le sentenze n. 20 del 1962, n. 24 del 1969, n. 43

del 1970, n. 57 del 1970, n. 94 del 1970, ha dichiarato infondate varie

delle questioni di legittimità costituzionale proposte dal giudice a

quo. Comunque, nella presente specie va preliminarmente esaminata la

rilevanza nei due giudizi in corso avanti il tribunale di Vibo Valentia

di tutte le questioni di legittimità costituzionale da questo

sollevate.

Nell'ordinanza di rinvio n. 369 del 1973 la questione della

rilevanza è specificatamente affrontata. Partendo dalla constatazione

che le limitazioni della capacità giuridica e della capacità di agire

del fallito sono effetti contestuali e inscindibili della sentenza

dichiarativa di fallimento, il tribunale afferma che la decisione delle

questioni sollevate si presenta "così come quella concernente il

significato giuridico dell'insolvenza, la imputabilità del dissesto,

la forma e il contenuto della sentenza, come pregiudiziale necessaria,

con carattere di strumentalità, rispetto al giudizio concernente, come

obbiettivo immediato l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla

procedura concursuale". Pertanto, sempre secondo il tribunale, le

questioni proposte dovrebbero considerarsi rilevanti in senso tecnico

in quanto investono direttamente l'istituto di cui si chiede

l'applicazione.

3. - La motivazione del giudice a quo in ordine alla rilevanza

rispetto ai giudizi in corso delle questioni di legittimità

costituzionale da lui sollevate non può essere accolta. La natura e la

struttura del giudizio fallimentare postulano invece la conclusione

opposta e portano necessariamente a ritenere inammissibile per assoluto

difetto di rilevanza le questioni medesime.

Una pronuncia di questa Corte in merito alla legittimità

costituzionale delle norme denunziate non avrebbe infatti alcuna

influenza sulle decisioni che il tribunale di Vibo Valentia deve

emettere sulle controversie sottoposte alla sua cognizione, aventi come

oggetto la declaratoria di fallimento. Manca del tutto nella specie,

rispetto alla definizione del giudizio di merito, il carattere di

necessaria pregiudizialità richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87, delle questioni di costituzionalità proposte.

Le limitazioni della capacità del fallito sono infatti una

conseguenza della sentenza dichiarativa di fallimento, ma non incidono

né possono in alcun modo incidere sulla decisione di cui il giudice a

quo è investito, il cui oggetto è precisamente la dichiarazione di

fallimento costituente la premessa e la base necessaria perché si

verifichino le situazioni giuridiche denunziate come costituzionalmente

illegittime.

Analoga questione di rilevanza di eccezioni di legittimità

costituzionale concernenti limitazioni alla capacità personale di un

individuo, conseguenziali a decisione giudiziaria non ancora

pronunziata è stata esaminata dalla Corte con sentenza n. 171 del 1973

e le considerazioni ivi svolte valgono anche per la specie in esame.

Devesi pertanto dichiarare l'inammissibilità per assoluto difetto

di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate

dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 348, 350, n. 5,

2382 del codice civile e 2221 del codice civile, 1 (nella parte

relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 18, 48, 49, 50, 186,

193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della

legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n.

1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della

legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957,

n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sollevate dal

tribunale di Vibo Valentia con le ordinanze in epigrafe in riferimento

agli articoli 3, 15, 16, 21, 24, 27, 48 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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