Art. 352 c.c.
Dispensa su domanda
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
- 1)i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2)gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151));
- 4)i militari in attivita' di servizio;
- 5)chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6)chi ha piu' di tre figli minori;
- 7)chi esercita altra tutela;
- 8)chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;
- 9)chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e' costituita la tutela.
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva