Art. 352 c.c.Dispensa su domanda

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

  • 1)i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
  • 2)gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
  • 3)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151));
  • 4)i militari in attivita' di servizio;
  • 5)chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
  • 6)chi ha piu' di tre figli minori;
  • 7)chi esercita altra tutela;
  • 8)chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;
  • 9)chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e' costituita la tutela.

Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art352 · fonte su Normattiva