Art. 357 c.c. — Funzioni del tutore
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano, di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…
ECLI:IT:COST:2008:334 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 360 — Funzioni del protutore
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo e' in opposizione con l'interesse del tutore. Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Il protutore e' tenuto…
Art. 473-bis.7 — Nomina del tutore e del curatore del minore
Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento e' trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni…
Art. 366 — Beni amministrati da curatore speciale
Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione e' stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale …
Art. 361 — Provvedimenti urgenti
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura …
Art. 354 — Tutela affidata a enti di assistenza
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, puo' essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi…
Art. 378 — Atti vietati al tutore e al protutore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nel caso di curatore speciale, nominato per l'amministrazione dai beni donati o lasciati con testamento, è stato proposto di aggiungere alla disciplina dettata dal progetto una disposizione per richiamare l'applicazione delle norme sulla tutela, relativamente alle forme abilitative richieste per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonchè delle norme sulla contabilità dell'amministrazione, sulla prestazione della cauzione e sulla responsabilità del tutore. Poichè sotto il vecchio codice si discuteva sui poteri di questo curatore speciale e sull'applicabilità ad esso delle norme che regolano il funzionamento degli organi tutelari, un chiarimento in proposito è sembrato opportuno e, a tal fine, nell'art. 356 si stabilisce l'obbligo del curatore di osservare le forme prescritte negli articoli 374 e 375 per il «compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione». Con questo inciso viene anche affermato chiaramente che il curatore speciale può compiere con le debite autorizzazioni atti di disposizione. Anche il curatore speciale, come il tutore, può essere rimosso o sospeso dall'ufficio in forza dei poteri di vigilanza che la legge accorda al giudice tutelare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 182
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art357 · fonte su Normattiva