Art. 378 c.c.
Atti vietati al tutore e al protutore
[1]Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.
[2]Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
[3]Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
[4]Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva