Art. 362 c.c.
Inventario
[1]Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.
[2]L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facolta' di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva