Art. 367 c.c. — Dichiarazione di debiti o crediti del tutore
[1]Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.
[2]Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore e' interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
[3]In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva