Art. 367 c.c.Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

[1]Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

[2]Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore e' interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

[3]In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art367 · fonte su Normattiva